Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione un reddito imponibile pari a euro 59.956 ai fini IRES e IRPEF, sul presupposto che la società avesse dichiarato ricavi pari a zero e, quindi, inferiori a quelli presunti dall'art. 30 della l. n. 724/1994 per le società non operative. La società aveva impugnato l'atto sostenendo di trovarsi in una situazione oggettiva di non operatività, per la mancata realizzazione dello stabilimento destinato all'attività produttiva, deducendo che tale circostanza integrasse il caso previsto dall'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994 idoneo a superare la presunzione legale. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato la decisione con motivazione ritenuta dall'Ufficio meramente apparente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR si fosse limitata a confermare la pronuncia di primo grado senza spiegare perché le doglianze dell'appellante dovessero essere disattese; con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994 per mancata proposizione dell'interpello e per omessa prova delle circostanze oggettive e straordinarie impeditive del raggiungimento della soglia di operatività. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva reso percepibile l'iter logico-giuridico della decisione né aveva esaminato in modo specifico i motivi di appello e la documentazione prodotta; ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la controversia attenendosi ai principi sulla necessità di una motivazione non apparente e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 l. 724/1994
Disciplina la presunzione di non operatività delle società e la possibilità di superarla mediante prova di una situazione oggettiva impediente; nel caso, la Corte non entra nel merito della violazione denunciata perché il relativo motivo è assorbito.
art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994
È richiamato come norma che consente al contribuente di provare circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà sociale idonee a giustificare il mancato superamento della soglia di operatività; la Corte non decide sul punto per effetto dell'assorbimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, cioè graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per censurare la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, ma il relativo motivo resta assorbito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando sia meramente formale ma non consenta di comprendere il ragionamento decisorio, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture.
- Nel giudizio di appello il giudice deve confrontarsi con i motivi specifici di gravame e spiegare le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado; una motivazione per relationem è valida solo se accompagnata da autonoma valutazione critica dei contenuti richiamati.
- Nel processo tributario, la conferma della decisione di primo grado non può essere sorretta da affermazioni generiche o apodittiche: occorre indicare la questione concreta, le censure dell'appellante e la rilevanza della documentazione probatoria esaminata.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione, resta assorbito l'esame delle ulteriori censure che investono il merito della controversia.
- In tema di società non operative, la prova di una situazione oggettiva impeditiva del raggiungimento dei ricavi presunti deve essere specificamente vagliata dal giudice di merito, ma la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se la sentenza impugnata è già nulla per difetto di motivazione.
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