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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Toscana ha impugnato la sentenza della CTR che aveva escluso la qualificazione come rifiuti delle terre e rocce da scavo provenienti dai lavori dell'Alta Velocità e, conseguentemente, aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'ecotassa pari a Euro 154.924,21. La Regione ha denunciato, tra l'altro, l'omessa valutazione dei provvedimenti autorizzatori relativi ai siti DT 29 e DT 30, l'assenza di prova di un progetto concreto e autorizzato di riutilizzo dei materiali e la violazione della disciplina sui rifiuti, sul deposito temporaneo e sul riutilizzo delle terre da scavo. Il Consorzio ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo l'esistenza di un giudicato esterno favorevole relativo a precedenti periodi e siti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale della Regione, ritenendo omessa la motivazione della CTR sui provvedimenti amministrativi che qualificavano i siti come discariche e autorizzavano il conferimento dei materiali per un periodo prolungato. Tali elementi avrebbero potuto incidere decisivamente sulla qualificazione dei materiali come rifiuti e sull'esistenza di un effettivo progetto di riutilizzo. Il terzo motivo della Regione è stato rigettato, poiché l'onere di provare il superamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti spettava all'Amministrazione. Gli ulteriori motivi principali sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale del Consorzio è stato dichiarato inammissibile, perché l'eventuale violazione del giudicato esterno doveva essere dedotta come violazione di legge e non come vizio di motivazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Toscana per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e 25

    tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

    Istituisce il tributo speciale, con finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di recupero di materia ed energia, applicabile al deposito in discarica dei rifiuti solidi.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 6, 7 e 8

    qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

    Definisce la nozione di rifiuto, individua tra i rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo e disciplina le esclusioni dal regime dei rifiuti.

  • Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17, 18 e 19, come modificata dalla Legge 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23

    le terre e rocce da scavo ... non costituiscono rifiuti ... solo nel caso in cui ... siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ... semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti

    L'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla nozione di rifiuto richiede congiuntamente un progetto di riutilizzo, l'approvazione dell'autorità competente e il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti. L'utilizzo deve essere effettivo, progettualmente previsto e documentato.

  • D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23-octies, convertito dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 47

    si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004

    Prevede il differimento dell'applicazione della disciplina interpretativa alle opere in corso, circostanza ritenuta superata per il periodo oggetto della controversia.

  • D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lett. g)

    È richiamato per la distinzione tra discarica e deposito temporaneo; la sentenza di merito avrebbe dovuto verificare se i siti fossero effettivamente destinati a un deposito temporaneo finalizzato al riutilizzo oppure allo stoccaggio definitivo.

  • Codice civile, art. 2909

    Disciplina l'efficacia del giudicato esterno. La sua violazione deve essere dedotta come error in iudicando e non mediante una censura di contraddittoria motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di censurare l'omesso esame o l'omessa motivazione su fatti controversi e decisivi. Nel caso concreto la CTR non aveva esaminato provvedimenti amministrativi potenzialmente decisivi.

Massime di principio

  • Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti solo se il loro riutilizzo è effettivo, certo e previsto da un progetto approvato dall'autorità competente; una mera possibilità futura o un riutilizzo ipotetico non è sufficiente.
  • È necessario verificare la natura concreta del sito di deposito: un'autorizzazione al conferimento per periodi prolungati e riferimenti allo stoccaggio definitivo possono indicare una discarica, non un deposito temporaneo finalizzato al riutilizzo.
  • Il progetto deve indicare, almeno in modo verificabile, l'opera di destinazione, le modalità di utilizzo e i quantitativi necessari dei materiali.
  • Il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti costituisce una condizione essenziale, ma l'onere di provare il superamento dei limiti, quale fatto impeditivo dell'esclusione dal regime dei rifiuti, grava sull'Amministrazione.
  • Il giudice deve esaminare specificamente i provvedimenti amministrativi e gli atti autorizzatori pertinenti, quando possono modificare la qualificazione del deposito o dimostrare l'assenza di un riutilizzo effettivo.
  • Un precedente giudicato relativo ad altri periodi o siti non produce automaticamente effetti nel nuovo giudizio: occorre verificare l'identità oggettiva della controversia e dedurre correttamente l'eventuale violazione come violazione del giudicato sostanziale.

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