Cassazione Civile, Ordinanza n. 06189/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, emesso da un Comune sulla base della determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al valore venale di un terreno. La CTR aveva respinto l'appello della società contribuente confermando il rigetto del ricorso originario. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 e omesso esame della documentazione prodotta per dimostrare il reale valore venale del bene; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame della perizia giurata depositata per provare l'esatto valore del terreno. La ricorrente sosteneva che la CTR avesse accolto in modo apodittico la pretesa fiscale senza valutare concretamente il valore del bene e senza considerare la propria prova documentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la deduzione di un error in procedendo richiede comunque una specifica esposizione del motivo e l'allegazione degli atti rilevanti, onere non assolto dalla ricorrente, che si era limitata a riassumere i motivi di appello senza trascriverli o produrli. Ha inoltre osservato che la censura non confrontava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla legittimità dell'accertamento per corretta applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, sicché la pretesa omessa pronuncia risultava superata da una decisione implicita sulle questioni connesse. Quanto ai motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ricordato che il vizio di falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione dell'accertamento in concreto del valore del terreno attiene al merito. Inoltre ha richiamato la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché i giudici di primo e secondo grado avevano deciso in modo conforme sulla mancata prova del maggior valore del bene; la ricorrente non aveva neppure indicato le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma applicata per la determinazione della base imponibile ICI sul valore venale del terreno; la pretesa del Comune è stata ritenuta legittima perché conforme a tale disciplina.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato sul vizio motivazionale è precluso in presenza di doppia conforme, salvo l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto dei due gradi di merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della perizia; la doglianza è stata letta come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme impedisce il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 54, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83
norma richiamata per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato quale fonte della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamata per la conversione del D.L. n. 83 del 2012 e per la disciplina processuale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare che l'ulteriore importo sia pari a quello dovuto per il ricorso principale.
l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata come legge di modifica della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede comunque specificità del motivo e allegazione degli atti processuali rilevanti; non è sufficiente un mero richiamo sintetico ai motivi svolti nei gradi di merito.
- Una censura di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se la questione invocata risulta implicitamente assorbita dalla decisione su un punto incompatibile.
- Il vizio di falsa applicazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la doglianza mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, essa è inammissibile in sede di legittimità come richiesta di nuovo giudizio di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La contestazione del valore venale di un bene ai fini tributari deve essere sorretta da critica corretta alla motivazione e alla valutazione probatoria, non da una mera richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.
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