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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36120/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando sia la tardività dell'impugnazione sia l'inammissibilità del motivo perché estraneo ai limiti del ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in esito a procedimento definito ex art. 599-bis c.p.p., aveva dichiarato non doversi procedere per il capo D per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena, e aveva confermato nel resto la condanna per i capi A, B e C relativi a reati fallimentari. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la decisione di appello e la pena finale, deducendo anche la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e l'asserita violazione dell'art. 597, comma ultimo, c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'impugnazione era tardiva, poiché il termine decorreva dalla pronuncia con motivazione contestuale del 27/12/2024, con scadenza prorogata al 27/01/2025 per il sopravvenire del giorno festivo, mentre il ricorso era stato presentato il 29/01/2025. Ha inoltre ritenuto il ricorso inammissibile perché articolava un motivo non consentito nel peculiare modulo definitorio prescelto in appello: in presenza di accordo ex art. 599-bis c.p.p., non è infatti deducibile in cassazione la censura sulla misura della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena, né la doglianza sulla mancata sospensione condizionale se tale beneficio non era stato richiesto in appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il procedimento in camera di consiglio può essere definito quando le parti chiedono l'accoglimento concorde, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; se occorre rideterminare la pena, le parti devono concordare anche la pena stessa.

  • art. 585 c.p.p.

    Il termine per impugnare decorre dalla pronuncia con motivazione contestuale e, nel caso indicato dalla Corte, si aggiunge il termine previsto per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

  • art. 597 c.p.p.

    Il giudice d'appello ha il potere-dovere di valutare d'ufficio la sospensione condizionale della pena in presenza dei presupposti, ma l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione del beneficio se non lo ha richiesto in appello.

  • art. 610 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata de plano.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato in via comparativa come precedente disciplina analoga a quella oggi prevista dall'art. 599-bis c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. nella l. 24 luglio 2008, n. 125

    Ha abrogato il previgente art. 599, comma 4, c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge, che decorre dalla pronuncia quando la sentenza è emessa con motivazione contestuale; se la scadenza cade in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno non festivo successivo.
  • Nel giudizio definito con accordo ex art. 599-bis c.p.p., la misura della pena concordata non può essere unilateralmente rimessa in discussione in cassazione, salvo che sia denunciata l'illegalità della pena.
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena deve essere formulata nel giudizio di merito; in difetto, non è consentito dolersi per la prima volta in cassazione della sua mancata applicazione.
  • Quando il motivo di ricorso esula dai limiti del modulo procedimentale prescelto in appello, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza affrontare il merito delle censure.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentaleBancarotta preferenziale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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