Cassazione Penale, Ordinanza n. 26081/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando così la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale degli imputati per furto aggravato in concorso. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di due imputati per un furto aggravato in concorso. Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile/inammissibile, osservando che la motivazione del diniego non presentava evidenti illogicità e che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto contestato
art. 625 n. 2 c.p.
aggravante del furto contestata
art. 61 n. 5 c.p.
aggravante comune contestata
artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p.
descrivono la fattispecie oggetto di condanna confermata in appello
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti o emergente dagli atti.
- La censura in cassazione contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una critica priva di specifiche evidenze di illogicità della motivazione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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