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Sentenza

Sentenza del 20/09/2022 n. 3997 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Indagini bancarie - Autorizzazione a procedere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della legittimità dell'avviso di accertamento fondato su indagini bancarie per mancata allegazione/esibizione all'interessato dell'autorizzazione prevista dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633/1972; il ricorrente sosteneva che l'assenza o la mancata comunicazione della predetta autorizzazione avrebbe invalidato l'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 51, comma 2, n. 7, DPR 633/1972 svolge una funzione organizzativa interna tra uffici e non richiede motivazione formale; la mancata allegazione o esibizione all'interessato non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso di accertamento salvo che l'autorizzazione sia materialmente assente e ciò abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente. Nel caso di specie l'autorizzazione è stata prodotta in giudizio e il contribuente non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto: pertanto l'accertamento è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972

    La norma autorizza l'espletamento di indagini bancarie; l'autorizzazione prevista ha natura organizzativa/interna e non richiede motivazione formale. La sua mancata allegazione all'atto impositivo non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, salvo comprovata assenza materiale e conseguente concreto pregiudizio per il contribuente.

  • Cass., sent. n. 16499/2020

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'autorizzazione per indagini bancarie ha funzione organizzativa e la sua mancata esibizione non invalida automaticamente l'accertamento se non ne deriva un concreto pregiudizio.

  • Cass., sent. n. 3628/2017

    Ulteriore precedente che conferma la linea interpretativa secondo cui l'assenza di allegazione dell'autorizzazione non comporta di per sé nullità dell'atto impositivo; è necessaria la prova del pregiudizio.

Massime di principio

  • L'autorizzazione prevista dall'art. 51(2)(7) DPR 633/1972 è un atto interno/organizzativo tra uffici e non richiede motivazione scritta per essere valida.
  • La mera mancata allegazione o mancata esibizione dell'autorizzazione al contribuente non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
  • Per ottenere l'annullamento dell'accertamento il contribuente deve dimostrare la materiale assenza dell'autorizzazione e che da tale situazione sia derivato un concreto, specifico pregiudizio alla sua posizione difensiva o patrimoniale.
  • La produzione dell'autorizzazione in sede processuale può sanare la mancata esibizione in fase amministrativa, se non è dimostrato alcun pregiudizio.
  • Se l'autorizzazione è effettivamente inesistente o priva dei requisiti essenziali e il contribuente prova il danno, l'accertamento basato su indagini bancarie può essere annullato.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il contribuente richieda copia dell'autorizzazione nelle fasi amministrative o in primo grado, e documenti tempestivamente eventuale pregiudizio per sostenere l'eventuale doglianza giudiziale.

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