Sentenza n. 732/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione, non conosciuta, del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n.12 del 10 marzo 2026, nella parte in cui ha disposto il divieto di vendita, nei confronti dei residenti nella Regione Sardegna, dei biglietti di accesso all'incontro di calcio Pisa Sporting Club vs Cagliari Calcio, in programma per il 15 marzo 2026, ore 15, presso lo stadio Cetilar Arena Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, nonché di ogni altro presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che vietava la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna per una partita di calcio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società calcistica e le persone fisiche ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 12 del 10 marzo 2026, nella parte in cui vietava la vendita dei biglietti di accesso all'incontro Pisa Sporting Club-Cagliari Calcio ai residenti nella Regione Sardegna, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi. Il testo non espone specifici motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse prima dell'esame del merito.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la parte ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 10 aprile 2026, di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Il TAR, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare la legittimità del divieto di vendita dei biglietti. Le spese sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, quando il venir meno dell'interesse è riconosciuto dal giudice, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di declaratoria di improcedibilità dovuta alla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione della natura della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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