Cassazione Penale, Sentenza n. 16547/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva confermato condannato per bancarotta fraudolenta documentale (e precedentemente prosciolto per prescrizione della bancarotta preferenziale in appello), denunciando in particolare la nullità del processo per celebrazione in sua assenza senza che fosse provata la sua conoscenza del procedimento né la sua volontaria sottrazione (violazione degli artt. 420-bis e 420-quater c.p.p.). La difesa rilevava che l'unico elemento posto a fondamento della presunta conoscenza era una telefonata annotata dal Maresciallo Cipolla, priva di contenuto informativo ("non si dava nessun genere di informazione"). Un secondo motivo deduceva disparità di trattamento per l'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche solo al coimputato Innamorati (artt. 133 e 62-bis c.p. e art. 597 c.p.p.), ma tale motivo è stato ritenuto assorbito dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato le sentenze di primo grado e di appello per la nullità derivante dalla celebrazione del processo in assenza senza prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Il Collegio ha precisato che la telefonata descritta nell'annotazione del maresciallo era generica e non sufficiente a dimostrare la conoscenza dell'accusa o la volontà di sottrarsi; conseguentemente gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Torino per la celebrazione di un nuovo giudizio con le necessarie garanzie di conoscenza dell'imputato. Il motivo relativo alle attenuanti è stato assorbito e non esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Fissa i presupposti per procedere in contumacia; secondo la Corte la procedibilità in assenza richiede indici concreti della conoscenza del processo o della volontaria sottrazione dell'imputato, elementi non ravvisati nel caso concreto
art. 420-quater cod. proc. pen.
Regola gli effetti e le conseguenze della assenza dell'imputato e, secondo il ricorso, impone la sospensione del processo quando non è dimostrata la conoscenza del procedimento; la Cassazione conferma che, in presenza di dubbi, il giudice avrebbe dovuto astenersi dal procedere in assenza o sospendere per accertare la conoscenza
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma che prevede le pene accessorie applicabili in reati fallimentari; nella vicenda era stata applicata dal Tribunale la sanzione accessoria della interdizione per dieci anni, confermata in sede di appello prima dell'annullamento per vizio procedurale
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti (in generale); era richiamata per criticare l'assegnazione delle attenuanti generiche solo a un coimputato, ma la questione è stata assorbita e non decisa dalla Cassazione
art. 62-bis cod. pen.
Norma che incide sulla determinazione della pena (c.d. riqualificazione/effetti delle circostanze); invocata nella censura sulla disparità di trattamento ma non esaminata nel merito
art. 597 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo relativo alle attenuanti e alla loro comparazione fra imputati; la Cassazione ha però ritenuto il motivo assorbito dalla nullità procedurale
Massime di principio
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato è legittima solo se risultano elementi concreti che dimostrino la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione; mere comunicazioni generiche (es. una telefonata senza contenuto informativo) non sono sufficienti.
- Se sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, il giudice deve astenersi dal procedere in contumacia e, se previsto, sospendere l'udienza per accertare la regolarità delle notificazioni (richiamo all'art. 420-quater c.p.p.).
- Una nullità procedurale relativa alla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato può determinare l'annullamento delle sentenze di merito e la rimessione degli atti per nuovo giudizio, con le garanzie difensive necessarie.
- Le censure relative a differenze di trattamento tra coimputati (es. attribuzione di attenuanti) possono essere valutate solo dopo aver risolto eventuali nullità procedurali; talvolta tali questioni risultano assorbite se la Corte decide per la nullità.
- In fase difensiva è importante documentare l'assenza di notifiche e la mancata elezione di domicilio e chiedere che ogni dubbio circa la conoscenza del processo sia valutato prima di procedere in contumacia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16304/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16306/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16309/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16310/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16311/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →