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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05426/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento della qualifica di vittima del dovere e del conseguente accesso ai benefici economici previsti dalla legge. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al soggetto istante. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la qualifica di vittima del dovere non poteva essere considerata uno status imprescrittibile; con il secondo motivo ha dedotto la medesima violazione per avere la Corte territoriale escluso che la prescrizione della domanda incidesse sull'intera obbligazione relativa all'assegno vitalizio mensile ex art. 2 l. n. 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, ritenendo invece prescrivibili solo i singoli ratei.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la qualifica di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, integra uno status e l'azione diretta al suo accertamento è imprescrittibile, pur restando soggetti a prescrizione i ratei delle prestazioni economiche che ne derivano. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che gli assegni vitalizi in questione costituiscono prestazioni periodiche e non un unico diritto di credito, sicché si applica la prescrizione decennale dei singoli ratei. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore della controparte antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione per prescrizione; la Corte esclude la prescrizione dell'azione di accertamento dello status, ma conferma la prescrizione dei singoli ratei economici.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte non ne accoglie l'applicazione al punto da estendere la prescrizione allo status.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per invocare la prescrizione ordinaria; la Corte applica la prescrizione decennale ai ratei delle prestazioni periodiche.

  • art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005

    La condizione di vittima del dovere è qualificata come status, con azione di accertamento imprescrittibile.

  • art. 2, l. n. 407/1998

    L'assegno vitalizio mensile previsto dalla norma è qualificato come prestazione periodica, soggetta a prescrizione dei singoli ratei.

  • art. 5, comma 3, l. n. 206/2004

    Lo speciale assegno vitalizio è considerato prestazione periodica e non credito unitario, con prescrizione dei ratei.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato nella memoria per la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; la Corte esclude la sussistenza dei presupposti.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini.

Massime di principio

  • La qualifica di vittima del dovere, quando prevista dalla legge come situazione giuridica tipizzata, ha natura di status e l'azione volta al suo accertamento non è soggetta a prescrizione.
  • L'imprescrittibilità dello status non si estende automaticamente alle prestazioni economiche che da esso derivano, le quali restano soggette alla prescrizione dei singoli ratei maturati.
  • Gli assegni vitalizi corrisposti con cadenza periodica non integrano un unico credito unitario, ma una pluralità di prestazioni autonome ai fini della prescrizione.
  • In assenza di contrasto giurisprudenziale e di una questione davvero nuova o di massima importanza, non sussistono i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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