Cassazione Civile, Ordinanza n. 31831/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, in mancanza di costituzione della parte intimata, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'impugnazione, dinanzi alla Corte di cassazione, della sentenza del Tribunale di Chieti n. 555/2019. Dalla decisione emerge solo che il ricorrente ha poi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta da lui e dal difensore con autentica, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non sono indicati nel testo i fatti sostanziali della controversia né i motivi di ricorso originari, perché la Corte si limita a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia al ricorso, che nel caso è stata validamente effettuata dal ricorrente con dichiarazione sottoscritta anche dal difensore.
art. 391, comma 1, c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la parte intimata non si è costituita.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in questa fattispecie, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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