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Sentenza

Sentenza n. 117/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per sei annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 540/2024 del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato, aveva accertato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a consentire la generazione di buoni spesa di 500 euro per ciascuna annualità. Il ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo. Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione del giudizio con altri procedimenti analoghi, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla mancata attivazione del beneficio. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 22 maggio 2024, mentre il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 13 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione con altri procedimenti, richiamando precedenti della Sezione. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione né fornito giustificazioni per la mancata attivazione della Carta elettronica del docente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'emissione della Carta elettronica o di altro beneficio equipollente per le annualità riconosciute dal titolo esecutivo. Ha escluso gli interessi per il periodo anteriore alla formazione del giudicato, poiché non riconosciuti dalla sentenza ottemperanda, riconoscendoli invece soltanto dal giudicato al saldo ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di sostituirsi all'Amministrazione e compiere tutti gli atti necessari, anche ordinando l'inserimento del nominativo del ricorrente nella piattaforma della Carta del docente, senza che rilevi la mancanza della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario suscettibili di esecuzione da parte dell'amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato ritenuto integrato il presupposto dell'azione di ottemperanza relativo all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Gli interessi sul credito riconosciuto dal giudicato spettano, nel giudizio di ottemperanza, dal momento della formazione del giudicato fino al saldo, se non già riconosciuti per il periodo anteriore.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la sentenza rilasciata in copia conforme all'originale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta dal giudicato al ricorrente per le annualità indicate.

  • art. 6 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Prevede i buoni spesa collegati alla Carta elettronica del docente, riconosciuti nel caso concreto nella misura di 500 euro per ciascuna annualità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione l'attribuzione di un beneficio amministrativo o l'adozione degli atti necessari alla sua concreta fruizione.
  • Quando l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione a fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, la pretesa esecutiva del creditore deve essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Gli interessi relativi a un credito riconosciuto dal giudicato spettano, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., dal passaggio in giudicato fino al saldo quando la sentenza ottemperanda non li abbia riconosciuti per il periodo anteriore; non possono invece essere retrodatati alla maturazione originaria del credito.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell'amministrazione; può pertanto sostituirsi all'amministrazione inadempiente e adottare tutti gli atti, anche di contenuto amministrativo, necessari a dare integrale esecuzione al giudicato.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è legittima quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato: decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario può ordinare anche l'inserimento del beneficiario nei sistemi tecnici necessari alla fruizione del beneficio riconosciuto dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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