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Sentenza

Sentenza n. 1039/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di non superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione e del giudizio finale di non superamento delle prove di esame per il conseguimento del diploma di istruzione superiore; dei verbali di scrutinio finale nella parte in cui viene deliberato il giudizio di non superamento dell’esame di maturità.

Giustizia amministrativa202400653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la ripetizione della classe e la successiva conclusione del percorso scolastico hanno fatto venire meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente alla decisione sull’impugnazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e verbali di scrutinio finale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di non superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il giudizio finale di non superamento delle prove per il conseguimento del diploma e i verbali di scrutinio finale nella parte relativa alla valutazione negativa. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la ricorrente ha ripetuto la classe e, nelle more del giudizio, ha concluso il proprio percorso scolastico, dichiarando di non avere più interesse a una pronuncia di merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione e deve essere concreto e attuale; il suo venir meno nelle more del giudizio comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta conclusione del percorso scolastico, dopo la ripetizione dell’anno conseguente al mancato superamento dell’esame, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione del giudizio negativo, quando non residui un’utilità concreta derivante dall’annullamento degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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