Cassazione Penale, Sentenza n. 43169/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di prevenzione: si censurava la nullità della proposta di confisca (sostenendosi fosse stata rivolta a Vincenzo Pipitone e non a Lorenzo Altadonna), la scarsa e contraddittoria valutazione della credibilità del collaboratore Pipitone (eterogeneità e mutamenti delle sue dichiarazioni rilevanti sui rapporti con l'Altadonna e i Passalacqua), la mancata considerazione della provvista iniziale e di prove testimoniali che proverebbero l'origine lecita delle risorse, errori di valutazione dei saldi contabili (anni 1996-1998) e, in relazione a Fiorello/Pierino, l'asserita titolarità dei beni per successione e donazione in epoca anteriore al matrimonio. Inoltre si eccepiva violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost. per insofferenza dell'afflittività della confisca rispetto a un'assoluzione penale.
La decisione
Per Lorenzo Altadonna il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto tardiva la deduzione della nullità avanzata nel giudizio di rinvio (richiamando il divieto ex art. 627 c.p.p.) e ha valutato che le censure costituivano contestazioni del giudizio di merito non riconducibili a violazione di legge, con conferma della fondatezza delle valutazioni della Corte territoriale sulla credibilità del collaboratore, sulla risalita della pericolosità agli anni '80 e sulla sproporzione fra patrimoni e risorse lecite; perciò Altadonna è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Per Fiorello/Pierino (Fiorella) il ricorso è invece accolto: la Cassazione ha annullato il decreto impugnato nella parte relativa a lei per carenza motivazionale e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per riesaminare le deduzioni difensive presentate in appello.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare il divieto, nel giudizio di rinvio, di dedurre nullità verificatesi nei precedenti gradi di giudizio; deduzioni tardive non possono essere invocate in fase di rinvio e non sono rilevabili d'ufficio
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna per spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nel limite della cassazione in materia di misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso per motivi tassativi, in particolare per violazione di legge
art. 6 CEDU
La doglianza di violazione del diritto a un equo processo è stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata in quanto la giurisprudenza consente l'utilizzo di elementi probatori emersi in un processo penale anche in sede di prevenzione, purché valutate le ragioni dell'assoluzione
artt. 111 e 117 Cost.
La censura costituzionale relativa al divieto di 'doppia afflizione' è stata considerata non proponibile nel ricorso per cassazione e, in ogni caso, non sussistente secondo la giurisprudenza richiamata: la confisca di prevenzione può essere fondata su autonome risultanze valutate nel giudizio di prevenzione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità verificatesi nei precedenti gradi: le eccezioni tardive saranno considerate inammissibili (art. 627 c.p.p.)
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; le critiche alla valutazione di merito e alla valutazione delle prove spesso risultano inammissibili se si limitano a contestare il percorso motivazionale
- Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi di prova emersi nel processo penale, anche se il proposto è stato assolto, purché valuti le ragioni dell'assoluzione e la consistenza degli indizi nelle risultanze probatorie
- Per ottenere la confisca preventiva è necessario dimostrare la sproporzione tra patrimoni acquisiti e risorse lecite; la prova dell'origine lecita della provvista iniziale e documenti che contraddicono la perizia possono essere decisive ma devono essere adeguatamente valutati e motivati dal giudice
- Le questioni di legittimità costituzionale non sono rimedi immediati nel ricorso per cassazione e, se sollevate impropriamente, sono inammissibili
- Se la motivazione del provvedimento impugnato omette di affrontare deduzioni difensive rilevanti (specialmente riguardo a terzi titolari di beni), la Corte di cassazione può annullare con rinvio per incompletezza della motivazione
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