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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43169/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di prevenzione: si censurava la nullità della proposta di confisca (sostenendosi fosse stata rivolta a Vincenzo Pipitone e non a Lorenzo Altadonna), la scarsa e contraddittoria valutazione della credibilità del collaboratore Pipitone (eterogeneità e mutamenti delle sue dichiarazioni rilevanti sui rapporti con l'Altadonna e i Passalacqua), la mancata considerazione della provvista iniziale e di prove testimoniali che proverebbero l'origine lecita delle risorse, errori di valutazione dei saldi contabili (anni 1996-1998) e, in relazione a Fiorello/Pierino, l'asserita titolarità dei beni per successione e donazione in epoca anteriore al matrimonio. Inoltre si eccepiva violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost. per insofferenza dell'afflittività della confisca rispetto a un'assoluzione penale.

La decisione

Per Lorenzo Altadonna il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto tardiva la deduzione della nullità avanzata nel giudizio di rinvio (richiamando il divieto ex art. 627 c.p.p.) e ha valutato che le censure costituivano contestazioni del giudizio di merito non riconducibili a violazione di legge, con conferma della fondatezza delle valutazioni della Corte territoriale sulla credibilità del collaboratore, sulla risalita della pericolosità agli anni '80 e sulla sproporzione fra patrimoni e risorse lecite; perciò Altadonna è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Per Fiorello/Pierino (Fiorella) il ricorso è invece accolto: la Cassazione ha annullato il decreto impugnato nella parte relativa a lei per carenza motivazionale e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per riesaminare le deduzioni difensive presentate in appello.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare il divieto, nel giudizio di rinvio, di dedurre nullità verificatesi nei precedenti gradi di giudizio; deduzioni tardive non possono essere invocate in fase di rinvio e non sono rilevabili d'ufficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna per spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nel limite della cassazione in materia di misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso per motivi tassativi, in particolare per violazione di legge

  • art. 6 CEDU

    La doglianza di violazione del diritto a un equo processo è stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata in quanto la giurisprudenza consente l'utilizzo di elementi probatori emersi in un processo penale anche in sede di prevenzione, purché valutate le ragioni dell'assoluzione

  • artt. 111 e 117 Cost.

    La censura costituzionale relativa al divieto di 'doppia afflizione' è stata considerata non proponibile nel ricorso per cassazione e, in ogni caso, non sussistente secondo la giurisprudenza richiamata: la confisca di prevenzione può essere fondata su autonome risultanze valutate nel giudizio di prevenzione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità verificatesi nei precedenti gradi: le eccezioni tardive saranno considerate inammissibili (art. 627 c.p.p.)
  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; le critiche alla valutazione di merito e alla valutazione delle prove spesso risultano inammissibili se si limitano a contestare il percorso motivazionale
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi di prova emersi nel processo penale, anche se il proposto è stato assolto, purché valuti le ragioni dell'assoluzione e la consistenza degli indizi nelle risultanze probatorie
  • Per ottenere la confisca preventiva è necessario dimostrare la sproporzione tra patrimoni acquisiti e risorse lecite; la prova dell'origine lecita della provvista iniziale e documenti che contraddicono la perizia possono essere decisive ma devono essere adeguatamente valutati e motivati dal giudice
  • Le questioni di legittimità costituzionale non sono rimedi immediati nel ricorso per cassazione e, se sollevate impropriamente, sono inammissibili
  • Se la motivazione del provvedimento impugnato omette di affrontare deduzioni difensive rilevanti (specialmente riguardo a terzi titolari di beni), la Corte di cassazione può annullare con rinvio per incompletezza della motivazione

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