Cassazione Penale, Sentenza n. 13706/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo per equivalente, con cui era stato posto sotto vincolo il 100% delle sue quote sociali in esecuzione di un provvedimento emesso nell'ambito di indagini per reati fiscali e associazione a delinquere. Cesare deduceva che la polizia giudiziaria e l'autorità procedente non avessero verificato l'incapienza dei beni degli indagati (presupposto per disporre il sequestro per equivalente), contestando la legittimità del sequestro e sostenendo il proprio interesse a far valere anche i vizi sui presupposti genetici del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il terzo proprietario del bene sequestrato può, in sede di merito e di legittimità, dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di un suo contributo al reato; non può invece contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (tra cui la verifica dell'incapienza dei beni degli indagati), neppure quando il decreto abbia struttura "mista" (sequestro diretto e, subordinatamente, per equivalente). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
"la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente 'la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto'"
La confisca per equivalente (e il sequestro ad essa funzionale) mira a sottrarre il profitto del reato; quando non sia possibile la confisca diretta si agisce per equivalente e perciò sorge il principio della verifica dell'incapienza dei beni degli indagati. Tuttavia, tale presupposto attiene alla legittimità della misura e non può essere fatto valere dal terzo proprietario per ottenere la restituzione, che può fondarsi solo su titolarità/disponibilità e assenza di contributo al reato.
codice di procedura penale, art. 321 (comma richiamato nel ricorso)
Il ricorrente ha invocato violazioni con riferimento alla mancata verifica dell'incapienza da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321; la Corte ha ritenuto che, anche se si volesse accertare un'irregolarità procedurale, il terzo non può in questa sede contestare i presupposti del sequestro ma solo dimostrare la propria titolarità e l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato.
codice penale, art. 322-ter (richiamato dal ricorrente)
Citato dal ricorrente tra le norme oggetto di presunta violazione; la Corte non ha accolto la deduzione, ritenendo che le questioni sostanziali sui presupposti del sequestro non siano proponibili dal terzo che chiede la restituzione.
codice di procedura penale, art. 324
L'art. 324 disciplina l'inefficacia del provvedimento di sequestro in talune ipotesi. La Corte ha osservato che l'inefficacia invocata dal terzo non è ammissibile al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 324.
codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha ritenuto di condannare il ricorrente alle spese ai sensi di tale articolo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di determinazione della sanzione equitativa verso la Cassa delle Ammende e alla valutazione che il ricorso non fosse stato presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il terzo proprietario di un bene sottoposto a sequestro preventivo può impugnare solo per far valere la propria titolarità/disponibilità della cosa sequestrata e l'assenza di un suo contributo al reato; non può contestare i presupposti generali della misura cautelare (es. la verifica dell'incapienza dei beni degli indagati).
- La struttura "mista" del sequestro (sequestro diretto con sequestro per equivalente subordinato) non altera la limitazione del potere di impugnazione del terzo: i profili di legittimità riguardanti l'incapienza restano questioni non proponibili dal terzo per ottenere la restituzione.
- Per ottenere la restituzione dei beni il terzo deve provare concretamente il proprio diritto di proprietà o disponibilità e l'assenza di rapporti di concorso o collegamento con l'indagato; la mera censura della carenza di verifiche sull'incapienza non è sufficiente.
- Se si ritiene che sussistano vizi nei presupposti del sequestro (ad es. omissioni investigative o arbitrarietà della polizia giudiziaria), tali argomenti sono più propriamente sollevabili dall'indagato o con azioni diverse; il terzo deve privilegiare la prova della propria posizione soggettiva sul bene.
- Prima di proporre impugnazioni, il terzo dovrebbe raccogliere documentazione che dimostri chiaramente la titolarità e l'assenza di rapporti economici o societari con gli indagati; in mancanza di ciò, il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile e si rischiano condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende.
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