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Sentenza

Sentenza del 26/11/2021 n. 36766 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente chiedeva l'annullamento di sei cartelle di pagamento sostenendo che non fossero mai state notificate; aveva appreso dell'esistenza delle cartelle a seguito di una istanza di rateazione di altra cartella e dell'estratto del ruolo rilasciato dal concessionario. Contestava la validità delle notifiche eseguite con il rito degli irreperibili e sosteneva che il suo domicilio fiscale e la residenza anagrafica coincidessero in un diverso indirizzo rispetto a quello risultante negli atti del concessionario

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'estratto di ruolo è impugnabile autonomamente solo se le cartelle non sono state correttamente notificate, ma nel caso di specie le Commissioni di merito hanno accertato che le cartelle erano state regolarmente notificate presso il domicilio fiscale indicato dalla contribuente stessa (emerso dalla richiesta di rateizzazione e dalla notifica del piano di rateazione). Sono state ritenute adeguate le ricerche eseguite dall'agente notificatore ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c. e non è consentita in sede di legittimità una riesamina dei fatti già valutati congruamente dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Equitalia Sud

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    L'articolo è richiamato nel contesto dell'ambito di impugnabilità degli atti impositivi; la Corte osserva che l'estratto di ruolo può essere autonomamente impugnato quando la cartella non sia stata notificata, in conformità a una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 comma 3

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Richiamato in relazione al termine per proporre impugnazione dell'estratto di ruolo quando la cartella non sia stata notificata

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58

    comma 2, comma 4, comma 5

    Stabilisce che il domicilio fiscale coincide con il comune di iscrizione anagrafica; precisa che il domicilio indicato negli atti tende ad essere quello dichiarato e che le variazioni di domicilio producono effetto dal 60º giorno successivo

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 59

    Riguarda il domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione: la Corte ha escluso che fosse rilevante nella fattispecie

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    comma 1, lett. c) e lett. e)

    Norme sulla notifica degli avvisi di accertamento e sul domicilio fiscale; la Corte ha richiamato le differenze operative tra notifica per irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) e assoluta (art. 60 lett. e) DPR 600/73)

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Regola la notificazione delle cartelle di pagamento rinviando, per quanto non disciplinato, alle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/73; conferma il regime speciale per gli irreperibili

  • Codice di procedura civile, art. 143

    Norma sul rito degli irreperibili; la Corte conferma che, quando il notificatore esegue le ricerche previste e la relata attesta le attività svolte, la notifica può ritenersi valida

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Richiamato per il confronto tra procedura di notifica da usare in caso di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) e quella da usare in caso di irreperibilità assoluta

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito dei vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e coerente

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata fornita dalla ricorrente la puntuale trascrizione degli atti utili a contestare detta applicazione

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile autonomamente solo se le cartelle di pagamento non sono state regolarmente notificate; se invece le cartelle sono state notificate, l'estratto va impugnato unitamente all'atto impositivo
  • La dichiarazione del domicilio fiscale effettuata dal contribuente (per esempio nella richiesta di rateizzazione o negli atti tributari) ha rilevanza probatoria e può giustificare la validità della notifica presso quel domicilio, senza che l'amministrazione abbia l'obbligo di verificare in proprio l'aggiornamento della residenza
  • La notifica tramite il rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c. e norme del DPR 600/73 e 602/73) è legittima se il notificatore ha effettuato le ricerche prescritte e la relata documenta le attività positive compiute; la relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni positive sull'attività svolta
  • Occorre distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta: la prima richiede la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito in casa comunale, affissione e raccomandata A.R.), la seconda procedure proprie del DPR 600/73 con affissione all'albo e decorso di termini diversi; il notificatore deve dimostrare di aver svolto ricerche adeguate per scegliere la procedura corretta
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto già valutate congruamente dal giudice di merito; i motivi di legittimità devono riguardare profili di diritto o vizio di motivazione ben specificato
  • Il contribuente che contesta la validità della notifica deve proporre contestazioni puntuali e, se necessario, querela di falso contro la relata per disattestarne le dichiarazioni positive; semplici allegazioni generiche o richiamo di documenti senza specifiche deduzioni non sono sufficienti

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