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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29430/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso aveva un unico motivo, con cui si denunciava l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione. La censura era diretta a contestare la quantificazione dell'aumento di pena riferito al reato satellite. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo meramente assertivo e non collegato alla deduzione di un vizio reale della motivazione complessiva sulla congruità della pena; inoltre ha osservato che l'aumento per il reato di lesioni, qualificato come non modesto e commesso con uno strumento da taglio, era contenuto e non richiedeva una specifica motivazione ulteriore, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza e congruità dell'aumento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la necessità di una motivazione specifica sull'entità dell'aumento di pena per continuazione, poiché l'aumento applicato non superava la media della pena irrogabile a titolo di continuazione ed era comunque contenuto. Conseguentemente, per la minore età dell'imputata, non sono state poste a suo carico né le spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 29 d.lgs. 272/1989.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 272/1989

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da un minorenne non conseguono la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Per ragioni di tutela della minore età, in caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza sulla misura del singolo aumento di pena per continuazione non è ammissibile se si limita a lamentare una mancata motivazione isolata, senza collegarla alla deduzione di un vizio di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione complessiva sulla congruità della pena.
  • In tema di reato continuato, l'obbligo di motivare la quantificazione dell'aumento per il reato satellite è attenuato quando l'aumento applicato sia contenuto e non ecceda la media della pena irrogabile a titolo di continuazione: in tal caso è sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento.
  • La minore età del ricorrente impedisce, in caso di inammissibilità del ricorso, l'automatica applicazione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina speciale del processo penale minorile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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