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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7347/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che disponeva la sorveglianza speciale nei confronti di Carmine Bramante e la confisca di beni intestati a Bramante e a Domenica Misiano, deducendo: assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione e mancata attualita della pericolosit ; carenza di prova del collegamento con la 'ndrangheta; sproporzione tra redditi del nucleo familiare e valore degli immobili confiscati; errori e omissioni nella valutazione della provenienza lecita di parte dei patrimoni e delle somme nel conto corrente; omissione di accoglimento della richiesta di perizia contabile e di audizione del consulente di parte. Inoltre, per la Misiano si osservava la titolarit  dei beni e la mancanza di esame dei suoi redditi a supporto della legittimit  degli acquisti.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso della Misiano è inammissibile per carenza della procura speciale alle liti, requisito necessario per il terzo interessato nei procedimenti di prevenzione (art. 100 c.p.p.). Il ricorso di Bramante è stato ritenuto inammissibile perché basato su motivi non consentiti in cassazione (riequilibrio del merito e contestazioni di fatto), atteso che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata e approfondita in ordine alla pericolosit , all'attualit  e alla sproporzione patrimoniale; la Corte di Cassazione ha confermato che le censure impugnate erano, in sostanza, richieste di riconsiderazione del merito non ammissibili in sede di legittimit . Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione/antimafia)

    art. 1; art. 4; art. 10; art. 24

    Norme impiegate per la valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione, dell'attualit  della pericolosit  e del criterio della sproporzione tra redditi e patrimonio per la confisca.

  • codice di procedura penale

    art. 125; art. 100; art. 606, lett. e); art. 616

    Art. 125 c.p.p.: disciplina il requisito della motivazione e la sua valutazione in cassazione (la motivazione "inesistente o apparente" integra violazione di legge se manca il confronto con elementi potenzialmente decisivi). Art. 100 c.p.p.: richiede procura speciale per il terzo interessato nelle liti relative a misure di prevenzione. Art. 606, lett. e) c.p.p.: limita i motivi di cassazione alle violazioni di legge, escludendo la rivalutazione del merito. Art. 616 c.p.p.: prevede condanna alle spese e possibilit  di ammende per ricorsi infondati o inammissibili.

  • legge 356/1992

    Riferimento fattuale al precedente patteggiamento relativo a reati commessi nel 2002: elemento di quadro personale preso in considerazione ma non decisivo per mutare la valutazione complessiva della pericolosit .

Massime di principio

  • Il terzo interessato nei procedimenti di prevenzione (interesse civilistico alla restituzione dei beni) deve stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale: la sua mancanza determina l'inammissibilit  del ricorso.
  • In cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione sono ammissibili solo censure di legittimit  (violazioni di legge); non sono consentite le richieste di rivalutazione del merito dei fatti o della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
  • La motivazione "inesistente" o "apparente" integra violazione di legge solo se il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sia potenzialmente decisivo e idoneo, da solo, a determinare esito difforme.
  • Le valutazioni di fatto e di probabilit  compiute dal giudice di merito, in particolare in materia di pericolosit  sociale e sproporzione patrimoniale, sono insindacabili in cassazione salvo profili di violazione di legge evidenti e specifici.
  • Le richieste di integrazione probatoria o di acquisizione di consulenze tecniche, se non decisive e non espressamente e giustificatamente omesse, difficilmente fondano motivo di cassazione; tali profili vanno sollevati e verificati efficacemente nei gradi di merito.
  • Ricorrere in cassazione con motivi strumentali a riformare il giudizio di merito espone alla declaratoria di inammissibilit  e alla condanna alle spese e, in presenza di colpa, a sanzioni economiche (ammende).

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