Sentenza n. 146/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi. La pretesa si fondava sull'applicabilità del beneficio anche agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La questione riguardava, in particolare, la rilevanza dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, l'effetto dell'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 e il significato del termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando la giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali benefici nella base di calcolo. Il giudice ha precisato che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il superamento del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non determina decadenza dal beneficio, trattandosi di un termine funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia e il termine per la domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, avendo funzione di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La disposizione, abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell'ordinamento militare, aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987; la sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente limitazione del beneficio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è suscettibile di immediata decisione sulla base di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Gli appartenenti alle Forze di polizia, a ordinamento civile o militare, hanno diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche quando cessano dal servizio a domanda.
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, nonostante l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplini la sola base pensionabile e non il trattamento di fine servizio.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva limitato l'ambito soggettivo o oggettivo del beneficio non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa, salvo specifica previsione normativa in tal senso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto ai sei scatti, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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