Sentenza n. 464/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di San Teodoro adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 – “Recepimento osservazione della tutela del paesaggio chiarimenti e precisazioni”, così come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2019, pubblicato sul BURAS n. 46 del 24.10.2019; - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 ottobre 2018, con la quale è stato approvato definitivamente, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale n°45/89, il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e con la quale sono state esaminate le osservazioni; - della nota prot. n. 2305/XIV.12.2, del 18.1.2019, non conosciuta, della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e del Servizio Tutela del Paesaggio Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, o di quell’altro provvedimento, non conosciuto, col quale è stato espresso il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge Regionale n. 28/1998, senza il previo parere della Soprintendenza; - della deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n. 8 del 10.4.2019, relativa al recepimento dell'osservazioni della Tutela del Paesaggio; - per quanto occorrer possa, della deliberazione del consiglio comunale di San Teodoro n. 19 del 4.6.2014 di prima adozione del PUL; - sempre per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2019 relativa a correzione di errore materiale contenuta nel PUL; - sempre per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio comunale di San Teodoro n. 35 del 30.10.2018, recante Valutazione ambientale strategia (VAS) del Piano utilizzo dei Litorali (Pul) di San Teodoro - Parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Presa d'atto - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7 maggio 2025: per l’annullamento con i presenti motivi aggiunti - della determinazione n. 94 prot. n. 4068 del 24.01.2025, con la quale la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est ha approvato la variante al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) vigente del Comune di San Teodoro, adottata con la deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 1 del 20.02.2023 e adottata definitivamente con la deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 19.12.2024, pubblicata sul BURAS del 13.02.2025 e di tutti i suoi allegati ed elaborati; - della deliberazione del consiglio comunale di San Teodoro n. 40 del 19.12.2024 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - della deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 1 del 20.02.2023 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - della deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 32 del 18.09.2023 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di San Teodoro e successiva variante, nonché gli atti comunali e regionali presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ente pianificatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel litorale di San Teodoro, località La Cinta, ha impugnato il PUL approvato dal Comune e la successiva variante, deducendo che il piano avrebbe ridotto la superficie e il fronte mare della concessione, imposto il riposizionamento e l'affiancamento ad altra concessione e previsto l'adeguamento delle concessioni con possibile revoca. Ha dedotto: violazione degli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004, falsità del presupposto e difetto di istruttoria per la mancata copianificazione statale e per il mutamento del quadro normativo; violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per omessa acquisizione del parere della Soprintendenza; illegittimità dell'approvazione definitiva in assenza di un PUC vigente e violazione dell'art. 21 della l.r. n. 45/1989; violazione dell'art. 20 della l.r. n. 45/1989 per le modifiche sostanziali intervenute tra piano adottato e piano approvato, senza riedizione della partecipazione e della VAS; violazione delle linee guida regionali quanto al mantenimento e al riposizionamento delle concessioni prorogate; erroneità del limite del 10 per cento del fronte mare concedibile e dell'individuazione dell'estensione della spiaggia, nonché carenza di indicazione dei criteri paesaggistico-ambientali ed economici posti a base della pianificazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato la variante al PUL e ha dedotto, quale vizio proprio, difetto di istruttoria, sostenendo che la variante fosse generica e non considerasse adeguatamente lo stato dei luoghi. La Regione ha eccepito l'improcedibilità per il superamento degli atti originari e, soprattutto, l'inammissibilità per carenza di interesse, poiché gli atti pianificatori non avevano prodotto una lesione concreta e attuale e mancavano atti attuativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per carenza di interesse concreto e attuale, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il Piano di Utilizzo dei Litorali costituisce un atto di pianificazione caratterizzato da ampia discrezionalità, ma le sue prescrizioni non avevano ancora inciso in concreto sulla concessione della ricorrente: non risultavano adottati atti applicativi diretti a ridurla, revocarla, riposizionarla o renderne attuale la lesione. La titolarità della concessione risultava mantenuta e la sua efficacia non era stata pacificamente incisa dal PUL; inoltre, la durata del titolo e il periodo transitorio non costituivano oggetto del giudizio. Anche l'interesse alla futura contendibilità delle aree demaniali non era attuale, poiché la risorsa risultava già assegnata alla ricorrente. La lesione avrebbe potuto concretizzarsi soltanto con l'adozione degli atti attuativi del PUL relativi alle aree concedibili e alle concessioni esistenti; in tale momento sarebbero stati eventualmente deducibili anche i vizi del piano presupposto. La stessa carenza di interesse è stata ravvisata con riguardo alle censure sugli atti pianificatori regionali, non accompagnate dalla specificazione di una lesione concreta derivante direttamente da essi. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie e la natura processuale della decisione.
Norme richiamate
artt. 135 e 143, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
La ricorrente ne ha invocato la violazione per sostenere la necessità della copianificazione statale paesaggistica; il giudice non ha esaminato la censura nel merito per carenza di interesse.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 20 l.r. Sardegna n. 45/1989
È stato invocato in relazione alle modifiche tra il PUL adottato e quello approvato e alla necessità di rinnovare partecipazione e VAS; la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.
art. 21, comma 2, l.r. Sardegna n. 45/1989
È stato invocato per contestare l'approvazione definitiva del PUL in assenza di PUC vigente; la questione non è stata esaminata.
art. 9 l.r. Sardegna n. 28/1998
È stato richiamato in relazione al parere paesaggistico regionale e alla dedotta necessità del parere della Soprintendenza; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 16 DGR Sardegna n. 10/5 del 21 febbraio 2017
È stato invocato per sostenere il mantenimento della consistenza delle concessioni prorogate e il loro eventuale riposizionamento; la questione è stata assorbita dalla carenza di interesse attuale.
art. 15 d.lgs. 152/2006
È richiamato nell'atto comunale relativo al parere motivato di VAS; il TAR non ha esaminato la relativa legittimità.
art. 73 c.p.a.
È richiamato per il deposito delle memorie e delle repliche; non costituisce fondamento della declaratoria di inammissibilità.
art. 88 c.p.a.
Il Collegio lo richiama per motivare il rinvio a statuizioni rese in fattispecie analoghe sulla necessità di una lesione concreta e attuale.
art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009
È richiamato nel quadro delle proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime, senza esame della questione nel merito.
art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018
È richiamato in relazione alla proroga delle concessioni demaniali marittime, senza decisione sulla sua applicabilità concreta.
artt. 3 e 4 legge n. 118/2022
Sono richiamati rispetto alla futura contendibilità delle risorse demaniali; tale interesse è stato ritenuto non attuale finché la risorsa resta assegnata alla ricorrente e non sono adottati atti attuativi.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto pianificatorio è ammissibile solo quando le sue previsioni producano una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente; la mera idoneità futura dell'atto a incidere sulla posizione privata non è sufficiente.
- Quando un piano di utilizzo dei litorali non sia stato seguito da atti applicativi che riducano, revochino, riposizionino o rendano altrimenti concretamente inefficace una concessione demaniale esistente, il concessionario non dispone, per tali sole previsioni, di un interesse attuale all'impugnazione.
- L'interesse alla futura contendibilità di un'area demaniale non è concreto e attuale se, al momento dell'impugnazione, l'area risulta già assegnata al ricorrente e la sua concessione non è stata incisa dal piano.
- I vizi dell'atto pianificatorio presupposto possono essere fatti valere in occasione dell'impugnazione degli atti attuativi, quando e se questi rendano effettiva la lesione; in assenza di tali atti, il ricorso contro il piano è inammissibile per carenza di interesse.
- Le censure rivolte ad atti pianificatori regionali sono inammissibili quando il ricorrente non specifichi quale lesione concreta e direttamente derivante da tali atti sia stata subita.
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