Cassazione Penale, Ordinanza n. 24983/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/06/2025, lamentando, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di truffa. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano del tutto generici: non contenevano l'indicazione degli specifici elementi posti a base della censura, non rispettavano il requisito di specificità previsto dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. e non consentivano un effettivo sindacato sul contenuto della decisione impugnata. Le successive memorie non hanno sanato tale difetto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti; la mancata indicazione degli elementi posti a base della censura determina l'inammissibilità.
cod. proc. pen.
È richiamato come corpo normativo di riferimento per i requisiti di ammissibilità del ricorso e per le conseguenze processuali della sua genericità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e devono indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La mera deduzione apodittica di violazione di legge o difetto di motivazione, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato e comporta inammissibilità.
- Le integrazioni difensive presentate con memorie successive non possono sanare un originario difetto di specificità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dalla Corte.
Come è indicizzato
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