Cassazione Penale, Ordinanza n. 25226/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi delle censure già svolte in appello, privi di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, per alcuni profili, generici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato di danneggiamento. I motivi dedotti censuravano: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per mancata declaratoria di assenza dell'imputato e mancata dichiarazione di dibattimento; 2) gli stessi vizi con riguardo alla revoca della teste a discarico e al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., per erronea valutazione della non abitualità della condotta, della tenuità dell'offesa e della condotta susseguente al reato, nonché contestazione della ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze riproponevano questioni già dedotte e disattese in appello, si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e risultavano generiche per mancato confronto con la motivazione di merito, la quale era ritenuta compiuta e immune da vizi logici.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa in appello; il giudizio di tenuità va svolto secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di analizzare tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 635 c.p.
Il richiamo al reato di danneggiamento è stato mantenuto come base della condanna, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito della sua configurabilità, ritenendo inammissibili le censure che la contestavano.
art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro di riferimento per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.; non occorre esaminare ogni singolo indice, essendo sufficiente valorizzare quelli reputati decisivi.
D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato solo come intervento normativo che ha introdotto il requisito della condotta susseguente al reato nell'ambito della valutazione ex art. 131-bis c.p., ma la Corte non svolge un'analisi autonoma sul punto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si traduce in una mera richiesta di rilettura del merito, estranea ai poteri della Corte di cassazione.
- La censura è generica quando non si misura con le argomentazioni poste a base della decisione di merito e non indica in modo puntuale l'errore logico o giuridico denunciato.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa deve essere condotto alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; il giudice può valorizzare solo gli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i possibili indici valutativi.
- La contestazione della sussistenza del reato e del diniego della particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere in cassazione con motivi meramente assertivi o reiterativi, se la motivazione di merito è congrua e immune da manifeste illogicità.
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