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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34660/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il ricorrente, tramite un unico motivo, denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (con riferimento agli artt. 192 e 309 c.p.p.), deducendo: 1) travisamento della prova e errata valutazione dei gravi indizi circa il concorso nel reato di usura in danno di Ferdinando Sorrentino, sostenendo di essere egli stesso vittima di usura da parte dei Pullano e non un mediatore che agevolasse la riscossione; 2) erronea applicazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis (contiguità a sodalizio mafioso e uso di metodo intimidatorio), in quanto le pressioni sarebbero state subite dal Mercurio e non esercitate da lui; 3) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e illegittima presunzione di pericolosità e reiterazione, con omissione di accertamento di occasioni prossime al delitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze principali fossero, in realtà, mere richieste di rivalutazione del fatto e delle prove, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo il caso di violazione di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua, logica e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva ricostruito il ruolo del Mercurio quale garante/mediatore contiguo alla famiglia Pullano, evidenziando la sua funzione trasmissiva delle intimidazioni nei confronti della persona offesa e valorizzando la forza intimidatoria del sodalizio, nonché la pluralità di precedenti penali e la pervicacia nel comportamento del ricorrente a fondamento del pericolo di reiterazione. Anche il rilievo relativo all'aggravante ex art. 416-bis è stato ritenuto correttamente motivato. Infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che delimita il sindacato di legittimità in cassazione sulle motivazioni; la Corte ricorda che non è consentita una diversa valutazione dei fatti o delle prove, salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Riferimento normativo in relazione alla valutazione delle prove; richiamato nel contesto dell'impugnazione per presunto travisamento probatorio.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato quale parametro processuale/di motivazione in relazione al vizio denunciato, senza che la Cassazione ne rilevi violazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte accoglie l'interpretazione del giudice di merito che riconosce la contiguità del ricorrente al sodalizio mafioso e la rilevanza della capacità intimidatoria del gruppo ai fini dell'aggravante.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla soglia dei gravi indizi di colpevolezza necessari per le misure cautelari; la Cassazione osserva che la verifica in sede di legittimità è limitata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, inquinamento probatorio); la Corte ritiene adeguata la motivazione del tribunale sulle esigenze cautelari, inclusa la valutazione del pericolo di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e la previsione di somme da versare alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per inammissibilità del ricorso con profili di colpa.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in ordine al rito del contraddittorio scritto utilizzato nella trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari personali non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti o delle prove: il sindacato è limitato a vizi di legge o a manifesta illogicità della motivazione.
  • Le censure che si risolvono in una diversa e alternativa ricostruzione fattuale sono inammissibili per difetto di materia di legittimità.
  • Per contrastare una misura cautelare occorre dimostrare specifiche violazioni normative o che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o assente.
  • La sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis può essere desunta dalla contiguità al sodalizio e dall'uso di intimidazioni anche se il ricorrente dichiara di essere stato a sua volta minacciato; serve una prova che convinca della mancanza di ruolo attivo o di contiguità.
  • Sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) il giudice di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione: la semplice contestazione della presunzione di pericolosità non è sufficiente se il merito ha documentato pervicacia e precedenti.
  • Ricorsi manifestamente infondati o volti a rivalutare le prove possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento a Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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