Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1984, con cui l'Ufficio contestava a una società incorporante l'omesso versamento di ritenute alla fonte sugli utili che erano stati accertati, per l'anno 1983, in capo alla società incorporata e considerati distribuiti ai soci. Dopo un primo contenzioso sull'accertamento presupposto, definito in appello con adesione al condono ex art. 34 L. n. 413/1991, l'Amministrazione emetteva cartella per ritenute, sanzioni e interessi sulla base di una precedente sentenza che aveva dichiarato dovute le ritenute sugli utili accertati e distribuiti ai soci. La società impugnava la cartella e la C.T.R., ritenendo che il venir meno del giudizio presupposto per condono rendesse illegittima la cartella, la annullava. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza posta a base della cartella era stata male interpretata dalla C.T.R., poiché il dispositivo affermava la debenza delle ritenute sugli utili accertati e non era condizionato all'esito del giudizio presupposto; 2) violazione dell'art. 34 L. n. 413/1991, deducendo che la definizione agevolata della lite presupposta non poteva travolgere automaticamente atti impositivi diversi, e comunque non equivaleva a una pronuncia di annullamento nel merito dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito che la sentenza passata in giudicato posta a fondamento della cartella aveva, nel dispositivo, affermato in modo autonomo la soggezione della società al pagamento delle ritenute sugli utili accertati e distribuiti ai soci; la motivazione, nella parte in cui evocava la correlazione con il diverso giudizio sull'accertamento dei maggiori ricavi, era generica e non poteva prevalere sul dispositivo. Inoltre, anche a voler seguire l'impostazione della C.T.R., l'estinzione del giudizio presupposto per condono non produce effetti estintivi sugli atti impositivi conseguenti né equivale ad annullamento dell'avviso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato va desunto dal dispositivo della sentenza e non da affermazioni generiche contenute nella motivazione; non può attribuirsi efficacia vincolante a passaggi motivazionali che non si riflettono nel dictum decisorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato evocato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione del giudicato e dei limiti della decisione di merito.
art. 34 L. n. 413 del 1991
la definizione agevolata della lite tributaria estingue il giudizio limitatamente alla posizione del contribuente che aderisce al condono, senza travolgere automaticamente atti impositivi diversi e senza equivalere a un annullamento nel merito dell'accertamento.
art. 380 bis-1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Il giudicato deve essere ricostruito prioritariamente attraverso il dispositivo della sentenza; la motivazione può chiarire il contenuto della decisione solo se coerente e non generica, ma non può sostituirsi al decisum.
- Quando una sentenza tributaria afferma in dispositivo la debenza di un tributo o di una ritenuta, tale statuizione non può essere neutralizzata da mere riserve contenute nella motivazione circa la pendenza o l'esito di un diverso giudizio presupposto.
- La definizione agevolata di una lite tributaria mediante condono comporta l'estinzione del relativo giudizio solo nei confronti della posizione definita e non produce, di per sé, l'eliminazione di atti impositivi autonomi o conseguenziali riferiti a rapporti diversi.
- L'estinzione del giudizio per condono non equivale a una pronuncia di accoglimento nel merito del contribuente e non può essere invocata come se fosse un annullamento giudiziale dell'atto presupposto.
- In presenza di una decisione sufficientemente definita e di un quadro fattuale non controverso, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio, rigettando l'originario ricorso introduttivo.
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