Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 649 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IVA - Accise- triangolazioni comunitarie - esportazioni - cessione a esportatore abituale -lettera d'intento - falsità - buona fede del cedente - si presume. Cessione aesportatore abituale - non imponibilità IVA - obblighi di verifica in capo alcedente - non sussistono - verifica positiva dell'Agenzia delle Dogane -affidamento del contribuente - consegue. L'operatoreeconomico che cede prodotti (nel caso di specie, birra soggetta ad accisa) a unoperatore che si dichiara esportatore abitale, ed emette lettera d'intento, nonè tenuto a nessuna indagine in capo a quest'ultimo né a verificare l'effettivopossesso dei requisiti per poter acquistare in regime di non imponibilità IVA.Il fatto che la stessa operazione fosse stata validata in un primo momentodall'Agenzia delle Dogane (nel caso di specie, verifica dei DAA per le mercisottoposte ad accisa), per quanto di competenza, non può non far insorgere incapo al contribuente un legittimo affidamento sulla bontà della sua contropartecontrattuale e sulla correttezza dell'operazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava cessioni intracomunitarie o collegate a esportazioni di birra soggetta ad accisa effettuate nei confronti di un soggetto che si era dichiarato esportatore abituale e aveva presentato lettere d'intento. L'Amministrazione contestava la non imponibilità IVA, ritenendo che il cessionario non possedesse effettivamente i requisiti per operare come esportatore abituale e che il cedente avrebbe dovuto verificarne la posizione. Il ricorrente sosteneva invece di aver operato in buona fede, sulla base della documentazione ricevuta e della verifica positiva eseguita dall'Agenzia delle Dogane sui documenti amministrativi di accompagnamento (DAA).

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. Il cedente che riceve una valida lettera d'intento da un soggetto qualificatosi come esportatore abituale non è tenuto, in assenza di specifici elementi di frode o irregolarità a lui conoscibili, a svolgere ulteriori indagini sull'effettivo possesso dei requisiti del cessionario. La precedente validazione dell'operazione da parte dell'Agenzia delle Dogane ha rafforzato il legittimo affidamento del contribuente sulla regolarità dell'operazione e sulla correttezza della controparte. L'atto impositivo è stato quindi annullato o, comunque, la pretesa fiscale è stata respinta.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle cessioni a esportatori abituali e delle lettere d'intento

    La non imponibilità può essere applicata dal cedente sulla base della dichiarazione d'intento ricevuta dall'acquirente qualificatosi come esportatore abituale, senza imporre al cedente un generalizzato obbligo di verificare autonomamente la sussistenza sostanziale dei requisiti del cessionario.

  • Disciplina delle accise e dei documenti amministrativi di accompagnamento (DAA)

    La verifica positiva dei DAA da parte dell'Agenzia delle Dogane, pur riferita agli aspetti di propria competenza, costituisce un elemento idoneo a rafforzare l'affidamento del contribuente sulla regolarità dell'operazione.

  • Principio del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente

    Quando il contribuente ha rispettato gli adempimenti documentali richiesti e non disponeva di elementi concreti indicativi di una frode, non può essergli imputata la responsabilità per irregolarità riconducibili esclusivamente alla controparte. Una precedente verifica positiva dell'Amministrazione rafforza ulteriormente tale affidamento.

Massime di principio

  • Il cedente che applica la non imponibilità IVA sulla base di una lettera d'intento regolarmente ricevuta non deve normalmente svolgere un'indagine sostanziale autonoma sulla posizione dell'esportatore abituale.
  • La responsabilità del cedente può emergere se conosceva o avrebbe dovuto conoscere, in presenza di indizi concreti, la falsità della dichiarazione o la natura fraudolenta dell'operazione.
  • Le verifiche effettuate da un'altra amministrazione pubblica, anche se limitate a profili specifici come le accise o la movimentazione delle merci, possono consolidare il legittimo affidamento del contribuente sulla regolarità dell'operazione.
  • La buona fede deve essere valutata considerando la documentazione disponibile al momento della cessione, gli adempimenti eseguiti e l'eventuale presenza di anomalie manifeste; non è normalmente sufficiente accertare a posteriori che il cessionario non possedeva i requisiti.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare lettere d'intento, ricevute telematiche, documenti di trasporto, DAA, esiti delle verifiche amministrative e ogni elemento utile a dimostrare la diligenza e l'assenza di consapevolezza della frode.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.