Sentenza n. 4178/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, rigetta la domanda prat. n. 091/2025/CRI (prot. n. 103117 del 16.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 49698 del 09.04.2026, con il quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo prat. n. 091/2025/CRI (prot. n. 103117 del 16.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dai ricorrenti ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 122676 dell’11.12.2025, con la quale il Direttore UOC ha formulato richiesta di integrazione documentale, tra le quali quelle attestanti lo stato legittimo delle unità immobiliari e del fabbricato, assegnando ai ricorrenti il termine di 10 giorni; d) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione a contributo post-sisma per riparazione e riqualificazione sismica, approvazione della graduatoria e richiesta di integrazione documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto della domanda di contributo presentata per un edificio condominiale dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici dei Campi Flegrei, nonché la richiesta di integrazione documentale e, in via subordinata, il decreto interministeriale attuativo nella parte in cui non consentirebbe l’autonoma erogazione del contributo per le parti comuni in presenza di difformità nelle singole unità immobiliari. Hanno dedotto, in primo luogo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., sostenendo che il diniego implicasse valutazioni discrezionali urbanistico-edilizie sullo stato legittimo dell’immobile. Nel merito hanno denunciato la violazione dell’art. 7, comma 6, del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 e della par condicio, poiché sarebbe stato assegnato un termine di dieci giorni anziché di venti; hanno contestato il rigetto per la produzione documentale avvenuta l’undicesimo giorno, invocando il soccorso istruttorio; hanno dedotto difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata valutazione della documentazione e della perizia asseverata; hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni, ai sensi degli artt. 5 e 7 del decreto e dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001; hanno infine invocato i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento e, in via subordinata, l’illegittimità del decreto attuativo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla spettanza e quantificazione di un contributo disciplinato da presupposti normativi vincolanti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto decisivo il petitum sostanziale, individuato nell’ottenimento di una provvidenza economica prevista dalla legge, e non la formale impugnazione di atti amministrativi né la qualificazione urbanistico-edilizia delle censure. La disciplina dell’art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 è stata qualificata come fattispecie legale tipica e vincolata: essa predetermina beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato legittimo, documentazione, criteri di calcolo, priorità e modalità di integrazione. Il Comune deve quindi verificare la sussistenza dei requisiti e ordinare le domande secondo criteri normativi, senza effettuare una comparazione discrezionale di interessi. La presenza di una graduatoria, di risorse limitate e di accertamenti tecnici non muta tale natura, poiché la scarsità della provvista e la verifica tecnica di presupposti legali non equivalgono a discrezionalità amministrativa. Anche la verifica dello stato legittimo rileva soltanto quale requisito di accesso al contributo e non costituisce esercizio autonomo di potere urbanistico-edilizio; non è stato adottato alcun ordine edilizio, diniego di titolo abilitativo o provvedimento sanzionatorio. Neppure l’impugnazione subordinata del decreto attuativo sposta la giurisdizione, poiché resta strumentale al conseguimento del medesimo bene patrimoniale. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 11 giugno 2024, n. 76
Prevede il contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici colpiti dagli eventi calamitosi; la spettanza è disciplinata mediante presupposti normativi predeterminati.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia richiede una controversia relativa ad atti o provvedimenti adottati dall’amministrazione nell’esercizio di un potere autoritativo concernente l’uso e l’assetto del territorio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, salva gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001
Definisce lo stato legittimo dell’immobile e rileva nella fattispecie come requisito legale per l’accesso al contributo, non come oggetto autonomo di un procedimento urbanistico-edilizio.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
art. 7, comma 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
nei limiti delle risorse finanziarie ricevute
Stabilisce criteri normativamente predeterminati di priorità e ordinamento delle domande, senza attribuire al Comune un potere discrezionale di selezione qualitativa dei beneficiari.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla disponibilità del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria, quale requisito vincolato di accesso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti; il giudizio è stato deciso in camera di consiglio con tale modalità.
Massime di principio
- La controversia relativa al riconoscimento o alla quantificazione di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la provvidenza è prevista direttamente dalla legge e l’amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza di presupposti normativi predeterminati, senza scegliere discrezionalmente an, quantum o quomodo dell’erogazione.
- La presenza di una graduatoria, di risorse finanziarie limitate e di criteri di priorità non radica di per sé la giurisdizione amministrativa: quando tali criteri sono predeterminati dalla legge o dalla disciplina attuativa, la graduatoria costituisce un meccanismo tecnico di ordinamento e scorrimento di posizioni soggettive omogenee, non una selezione discrezionale di interessi o progetti.
- La verifica tecnica e documentale di requisiti legali, compreso lo stato legittimo dell’immobile, non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa quando si risolve nell’applicazione di parametri normativi predeterminati; la posizione del richiedente resta di diritto soggettivo.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia richiede che l’amministrazione agisca come autorità, esercitando un potere conformativo, autorizzatorio o sanzionatorio sull’uso del territorio. La mera rilevanza incidentale di profili edilizi come requisiti per ottenere un contributo non è sufficiente.
- L’impugnazione di un atto amministrativo o la deduzione di vizi di istruttoria, motivazione e violazione di norme urbanistico-edilizie non determinano la giurisdizione amministrativa se il petitum sostanziale consiste nell’accertamento della spettanza di una somma di denaro prevista dalla legge.
- La domanda subordinata diretta a contestare la disciplina attuativa di un contributo non assume autonoma natura urbanistica o regolamentare quando è strumentale al conseguimento della medesima attribuzione patrimoniale; il riparto di giurisdizione resta determinato dalla natura del bene della vita perseguito.
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