Sentenza n. 205/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Curinga e dal Comune di Lamezia Terme rispetto alla richiesta di rimodulazione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. 328/00 in favore del minore -OMISSIS-, presentata con pec del 25 giugno 2025 e del 4 luglio 2025, e per la condanna al risarcimento danni subiti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle richieste di rimodulazione del progetto individuale per la persona disabile ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Curinga e dal Comune di Lamezia Terme sulle richieste, presentate tramite PEC il 25 giugno e il 4 luglio 2025, di rimodulazione del progetto individuale predisposto in favore del figlio minore con disabilità. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell’inerzia amministrativa. Nel corso del giudizio il Comune di Lamezia Terme ha documentato che il 16 dicembre 2025 era stata adottata la revisione del progetto di vita, sottoscritta dai ricorrenti, con determinazione di un nuovo budget per la seconda annualità e di nuove prestazioni assistenziali. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio, chiedendo l’improcedibilità di tale domanda, ma hanno chiesto la prosecuzione del giudizio per la domanda risarcitoria. Il TAR ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava che il nuovo progetto soddisfacesse integralmente le pretese dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha pronunciato una decisione parziale. Ha dichiarato improcedibile la domanda proposta avverso il silenzio, poiché, nonostante il nuovo progetto non risultasse integralmente satisfattivo e non potesse quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, i ricorrenti avevano manifestato in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione sull’azione contro l’inerzia. La domanda risarcitoria è rimasta da esaminare: il giudice ha disposto la conversione del rito e ha rimesso al Presidente del Tribunale la fissazione dell’udienza di discussione. Le spese relative al giudizio sul silenzio sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del complessivo assetto degli interessi.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa del progetto individuale per la persona disabile oggetto della richiesta di rimodulazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, domanda dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere un’attività successiva, la cessazione della materia del contendere presuppone che tale sopravvenienza soddisfi integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione dell’azione avverso il silenzio determina l’improcedibilità di tale domanda per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando l’attività amministrativa sopravvenuta non abbia integralmente soddisfatto la pretesa e non ricorrano quindi i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’azione avverso il silenzio e la domanda risarcitoria sono cumulate nello stesso ricorso e la prima diviene improcedibile, la domanda risarcitoria può essere esaminata mediante conversione del rito e fissazione di un’apposita udienza di discussione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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