Regolamento (UE) 2023/707
Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema CLP per includere nuove classi di pericolo relative agli interferenti endocrini e alle sostanze persistenti, bioaccumulabili, mobili e tossiche. Definisce criteri scientifici, categorie di pericolo, soglie per le miscele e nuove indicazioni di pericolo da riportare in ეტichetta. Prevede inoltre un calendario di applicazione differita per sostanze e miscele già immesse sul mercato, con possibilità di applicazione anticipata volontaria. Modifica anche gli allegati del CLP per adeguare elementi di etichettatura e classificazione armonizzata.
Modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 introducendo nuove classi di pericolo e criteri armonizzati per interferenti endocrini, sostanze PBT/vPvB e PMT/vPvM, con aggiornamenti di etichettatura e classificazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze e alle miscele soggette al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio, nell’intero territorio dell’Unione e nel SEE. Rileva per fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e altri fornitori che immettono sul mercato sostanze o miscele contenenti componenti pericolosi, con regole specifiche anche per sostanze e miscele già immesse sul mercato prima delle date di applicazione differita. Non introduce un regime separato per articoli, ma incide sugli allegati del CLP e sulle informazioni di etichetta e classificazione. Sono previste esclusioni/limitazioni pratiche tramite le discipline transitorie per i prodotti già sul mercato e, per PBT/vPvB, non vengono create nuove categorie di pericolo autonome ma si integrano criteri esistenti ai fini della classificazione.
Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 per nuove classi di pericolo chimico
Il regolamento delegato (UE) 2023/707 aggiorna il sistema CLP per rispondere al progresso tecnico e scientifico in materia di sostanze chimiche pericolose. In particolare, introduce nel diritto UE criteri armonizzati e classi di pericolo specifiche per gli interferenti endocrini, per le sostanze PBT/vPvB e per le sostanze PMT/vPvM, coerentemente con le finalità del Green Deal europeo e della strategia sulle sostanze chimiche sostenibili.
Contesto e finalità
Il legislatore delegato parte dall’esigenza di rafforzare la tutela della salute umana e dell’ambiente, riconoscendo che gli interferenti endocrini possono determinare effetti dannosi importanti e che le sostanze persistenti, bioaccumulabili o mobili possono causare contaminazioni difficili da invertire. Il regolamento chiarisce che la classificazione deve fondarsi sulla forza probante dei dati scientifici e sul giudizio di esperti, valorizzando anche informazioni provenienti da studi in vivo, in vitro, in silico, da read-across e da dati di monitoraggio o di campo.
Ambito di applicazione
Le modifiche incidono sul regolamento (CE) n. 1272/2008 e, quindi, sulle sostanze e miscele immesse sul mercato nell’Unione. Le nuove regole riguardano fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori che devono classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele secondo i nuovi criteri. Il regolamento disciplina anche le ipotesi transitorie per i prodotti già immessi sul mercato prima delle date di applicazione differita.
Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana
L’allegato I, parte 3, punto 3.11, introduce una definizione autonoma di interferente endocrino e di interferenza endocrina, oltre alle nozioni di attività endocrina, effetto nocivo e nesso biologicamente plausibile. Le sostanze sono articolate in:
- categoria 1: interferenti endocrini accertati o presunti;
- categoria 2: sospetti interferenti endocrini.
La classificazione si basa su dati umani, animali o non animali con valore predittivo equivalente, valutati secondo la forza probante complessiva. Per le miscele, la classificazione scatta se è presente almeno un componente classificato come interferente endocrino di categoria 1 o 2 oltre le soglie generiche del 0,1% e dell’1%, rispettivamente. È inoltre previsto che, per un componente di categoria 2 presente almeno allo 0,1%, la scheda dati di sicurezza sia disponibile su richiesta.
Etichettatura per la salute umana e termini transitori
Le etichette devono riportare:
- EUH380: "Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani" per la categoria 1;
- EUH381: "Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani" per la categoria 2.
Sono previsti anche consigli di prudenza specifici. Quanto ai termini, le sostanze devono essere classificate ed etichettate dal 1o maggio 2025, con differimento al 1o novembre 2026 per le sostanze già immesse sul mercato prima di quella data. Per le miscele, la data ordinaria è il 1o maggio 2026, con differimento al 1o maggio 2028 per le miscele già sul mercato prima di tale data.
Interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente
Il nuovo punto 4.2 dell’allegato I replica la struttura per la salute umana, ma riferita agli effetti ambientali a livello di popolazione o sottopopolazione. Anche qui sono previste due categorie:
- categoria 1: interferenti endocrini accertati o presunti per l’ambiente;
- categoria 2: sospetti interferenti endocrini per l’ambiente.
La classificazione si fonda su dati animali o non animali e sulla valutazione della plausibilità biologica del nesso tra attività endocrina ed effetto nocivo. Le miscele sono classificate oltre le soglie del 0,1% e dell’1% per componenti di categoria 1 e 2. La disciplina transitoria ripete quella prevista per la salute umana.
Etichettatura per l’ambiente
Le indicazioni di pericolo sono:
- EUH430: "Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente";
- EUH431: "Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente".
Anche in questo caso l’obbligo di classificazione ed etichettatura decorre dal 1o maggio 2025 per le sostanze e dal 1o maggio 2026 per le miscele, con i medesimi differimenti per i prodotti già immessi sul mercato.
Proprietà PBT e vPvB
Il nuovo punto 4.3 disciplina le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Per la persistenza, la norma fissa soglie di emivita in acqua, sedimenti e suolo; per il bioaccumulo, soglie di fattore di bioconcentrazione superiori a 2 000 per PBT e superiori a 5 000 per vPvB. La tossicità può derivare, oltre che da specifiche soglie ecotossicologiche, anche dalla classificazione come cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, STOT RE o interferente endocrina di categoria 1.
La classe si applica a tutte le sostanze organiche, comprese quelle organometalliche, e tiene conto anche di costituenti, additivi, impurezze e prodotti di trasformazione o degradazione. Per le miscele, la classificazione opera in presenza di almeno un componente PBT o vPvB allo 0,1% p/p.
Etichettatura PBT/vPvB
Le sostanze e miscele interessate devono riportare:
- EUH440: "Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani";
- EUH441: "Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani".
L’etichetta reca l’avvertenza "Pericolo". Le sostanze sono soggette agli obblighi dal 1o maggio 2025, con esenzione transitoria fino al 1o novembre 2026 per quelle già sul mercato; per le miscele, l’obbligo decorre dal 1o maggio 2026, con differimento al 1o maggio 2028.
Proprietà PMT e vPvM
Il punto 4.4 introduce una nuova classe di pericolo per le sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM). La mobilità è misurata dal log Koc:
- PMT: log Koc inferiore a 3;
- vPvM: log Koc inferiore a 2.
Per le sostanze ionizzabili si considera il valore più basso di log Koc nel range di pH 4-9. Le soglie di persistenza coincidono con quelle già previste per PBT/vPvB e la tossicità può risultare anche dalla classificazione come interferente endocrina di categoria 1.
Etichettatura PMT/vPvM
Le indicazioni di pericolo sono:
- EUH450: "Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche";
- EUH451: "Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche".
Anche qui l’applicazione decorre dal 1o maggio 2025 per le sostanze e dal 1o maggio 2026 per le miscele, con le medesime deroghe transitorie per i prodotti già immessi sul mercato.
Modifiche agli allegati II, III e VI
L’allegato II viene aggiornato per richiamare, tra le sostanze che impongono informazioni supplementari, anche gli interferenti endocrini di categoria 2 per la salute umana e per l’ambiente allo 0,1%. L’allegato III viene coordinato con le nuove indicazioni di pericolo e con le traduzioni ufficiali nelle lingue dell’UE. L’allegato VI inserisce infine le nuove voci armonizzate, rendendo operative le nuove classi di pericolo nel sistema di classificazione del CLP.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le date di applicazione sostanziale delle nuove classi di pericolo sono invece differite, soprattutto per consentire agli operatori di adeguare classificazione, etichettatura e gestione delle scorte già immesse sul mercato.
Disposizioni principali
Introduzione delle nuove classi di pericolo nel CLP
Modifica gli allegati I, II, III e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per inserire nuove classi di pericolo e codici relativi a: interferenza con il sistema endocrino per la salute umana (ED HH 1, ED HH 2), interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente (ED ENV 1, ED ENV 2), proprietà PBT/vPvB e proprietà PMT/vPvM. Sono introdotte anche nuove indicazioni di pericolo UE (EUH380, EUH381, EUH430, EUH431, EUH440, EUH441, EUH450, EUH451).
Criteri per interferenti endocrini per la salute umana
Nell’allegato I, parte 3, punto 3.11, sono definiti interferente endocrino, interferenza con il sistema endocrino, attività endocrina, effetto nocivo e nesso biologicamente plausibile. Le sostanze sono suddivise in categoria 1 (accertati o presunti) e categoria 2 (sospetti), sulla base di evidenze umane, animali o non animali, valutate secondo la forza probante dei dati e il giudizio di esperti. Le miscele sono classificate se contengono componenti ED HH 1 o 2 oltre determinate soglie: 0,1% per componente di categoria 1; 1% per componente di categoria 2. Per i componenti ED HH 2 presenti allo 0,1% è prevista la scheda dati di sicurezza su richiesta.
Etichettatura e termini di applicazione per gli interferenti endocrini per la salute umana
Per le sostanze e miscele classificate come ED HH 1 o ED HH 2 l’etichetta deve riportare rispettivamente EUH380 o EUH381, con avvertenze, consigli di prudenza e indicazioni di pericolo previste dalla tabella 3.11.3. Le sostanze devono essere classificate ed etichettate al più tardi dal 1o maggio 2025; per quelle immesse sul mercato prima di tale data, l’obbligo decorre dal 1o novembre 2026. Per le miscele, la classificazione ed etichettatura sono dovute al più tardi dal 1o maggio 2026; per le miscele già immesse sul mercato prima di tale data, l’obbligo decorre dal 1o maggio 2028.
Criteri per interferenti endocrini per l’ambiente
Nell’allegato I, parte 4, punto 4.2, si introducono criteri analoghi a quelli per la salute umana, ma riferiti agli effetti a livello di popolazione o sottopopolazione. Anche qui sono previste due categorie: categoria 1 e categoria 2, basate su dati animali o non animali e sulla valutazione della forza probante. Le miscele sono classificate con soglie del 0,1% per componenti di categoria 1 e dell’1% per componenti di categoria 2; per i componenti ED ENV 2 presenti allo 0,1% è prevista la scheda dati di sicurezza su richiesta.
Etichettatura e termini di applicazione per gli interferenti endocrini per l’ambiente
Per la classe ED ENV 1 o ED ENV 2 l’etichetta deve riportare EUH430 o EUH431, con i consigli di prudenza indicati nella tabella 4.2.3. Le sostanze devono essere classificate ed etichettate dal 1o maggio 2025; per le sostanze già immesse sul mercato prima di tale data, l’obbligo decorre dal 1o novembre 2026. Per le miscele, la decorrenza ordinaria è il 1o maggio 2026, con differimento al 1o maggio 2028 per quelle già immesse sul mercato prima di tale data.
Criteri per sostanze PBT e vPvB
L’allegato I, punto 4.3, definisce PBT e vPvB e mantiene la distinzione in due sottoclassi. Una sostanza è PBT se soddisfa cumulativamente i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità; è vPvB se soddisfa i criteri di persistenza e molto bioaccumulo. Sono fissate soglie tecniche precise per emivite di degradazione, fattore di bioconcentrazione e tossicità, inclusa la classificazione come cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, STOT RE o interferente endocrina di categoria 1. Per le miscele, la classificazione scatta se contengono almeno uno di tali componenti allo 0,1% p/p.
Etichettatura e termini di applicazione per PBT/vPvB
Le sostanze e miscele PBT o vPvB devono riportare le indicazioni EUH440 o EUH441, con avvertenza "Pericolo" e consigli di prudenza previsti dalla tabella 4.3.1. Le sostanze sono soggette agli obblighi dal 1o maggio 2025, con esenzione transitoria per quelle già immesse sul mercato fino al 1o novembre 2026. Per le miscele, l’obbligo decorre dal 1o maggio 2026, con differimento al 1o maggio 2028 per le miscele già sul mercato prima di tale data.
Criteri per sostanze PMT e vPvM
L’allegato I, punto 4.4, introduce la classe PMT/vPvM, fondata su persistenza, mobilità e tossicità, oppure su persistenza e molto mobilità. La mobilità è misurata in base al log Koc: una sostanza è mobile se log Koc è inferiore a 3, mentre è molto mobile se inferiore a 2; per sostanze ionizzabili si considera il valore più basso nel range di pH 4-9. Restano criteri di persistenza e tossicità analoghi a quelli PBT, con richiamo anche alla classificazione come interferente endocrino di categoria 1.
Etichettatura e termini di applicazione per PMT/vPvM
Le sostanze e miscele PMT o vPvM devono riportare EUH450 o EUH451, con avvertenza "Pericolo" e consigli di prudenza previsti dalla tabella 4.4.1. Le sostanze devono essere classificate ed etichettate dal 1o maggio 2025, con esenzione per le sostanze già immesse sul mercato fino al 1o novembre 2026. Per le miscele, gli obblighi decorrono dal 1o maggio 2026, con differimento al 1o maggio 2028 per quelle già immesse sul mercato prima di tale data.
Aggiornamenti dell’allegato II sulle informazioni supplementari
Nel punto 2.10 dell’allegato II sono aggiunti nuovi trattini che richiamano, tra le sostanze che impongono informazioni supplementari, la presenza di sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 2 o come interferenti endocrini per l’ambiente di categoria 2, ciascuna in concentrazione pari o superiore allo 0,1%.
Aggiornamenti dell’allegato III sulle indicazioni di pericolo
L’allegato III viene modificato per coordinare l’uso delle nuove frasi di pericolo nelle varie lingue e per chiarire che, se si opta per EUH441, EUH440 può essere omessa; analogamente, se si opta per EUH451, EUH450 può essere omessa. Sono aggiunte le traduzioni ufficiali delle nuove indicazioni di pericolo EUH380, EUH381, EUH430, EUH431, EUH440, EUH441, EUH450 ed EUH451.
Aggiornamento dell’allegato VI e classificazione armonizzata
L’allegato VI, parte 1, tabella 1.1, è aggiornato inserendo le nuove voci di classificazione armonizzata per interferente endocrino per la salute umana, interferente endocrino per l’ambiente, PBT, vPvB, PMT e vPvM. Ciò consente l’inquadramento delle nuove classi di pericolo nel sistema di classificazione armonizzata del CLP.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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