Cassazione Penale, Ordinanza n. 34263/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma limitata alla dosimetria della pena, aveva confermato la condanna per detenzione illecita di un fucile provento di furto e per ricettazione. Nel ricorso sono stati dedotti tre motivi: 1) contestazione della prova circa l'efficienza/funzionalità dell'arma, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente accertata; 2) censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto per la ricettazione e sulla valutazione della gravità del fatto; 3) doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha inoltre rilevato che le note difensive depositate tardivamente non potevano essere prese in considerazione, perché oltre il termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifici e riproduttivi dei motivi di appello tutti e tre i motivi dedotti, osservando che la Corte territoriale li aveva già adeguatamente esaminati e disattesi con motivazione logica e coerente. In particolare, sulla funzionalità dell'arma ha valorizzato il ragionamento inferenziale tratto dalle modalità di custodia e dal munizionamento occultato insieme al fucile; sulla particolare tenuità del fatto ha rilevato che il giudice di merito aveva considerato non solo la natura dell'oggetto, ma anche gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza, richiamando l'art. 133 c.p.; sulla pena e sulle attenuanti generiche ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e la motivazione complessiva della sentenza, evidenziando l'assenza di elementi positivi valorizzabili e la personalità negativa dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
stabilisce il termine per il deposito delle note difensive, oltre il quale gli atti non sono valutabili
art. 133 c.p.
criterio per la valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e per la determinazione della pena; la motivazione può essere anche sintetica se desumibile dal complesso della sentenza
art. 125 c.p.p.
implicito richiamo al dovere di motivazione della decisione, soddisfatto quando la valutazione del merito sia esposta in modo non illogico
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende in relazione ai profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure meramente riproduttive di motivi di appello già esaminati e disattesi dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e coerente.
- La natura e l'efficienza di un'arma possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova, anche indiretto o inferenziale; l'accertamento di fatto così compiuto è insindacabile in cassazione se privo di vizi logici o giuridici.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa non solo in base all'oggetto materiale del reato, ma soprattutto alla luce degli indici di gravità oggettiva e del grado di colpevolezza valutati ex art. 133 c.p.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale, purché la valutazione dei criteri legali sia desumibile dal complesso della sentenza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da un apprezzamento complessivo degli elementi di segno negativo e dall'assenza di elementi positivi valutabili; tale apprezzamento non è censurabile in cassazione salvo illogicità manifesta o arbitrio.
- Le deduzioni difensive depositate oltre il termine previsto per il procedimento camerale non possono essere prese in considerazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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