Sentenza n. 605/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento del SUAPE dell'Unione dei Comuni di Metalla e il Mare n.43 del 30/04/2025 (prot. n. 1502 del 30/04/2025, 3482M_03184740219-03052024-1619.747287 ProvvedimentoUnico_n43-2025 -NEG), ricevuto a mezzo pec il 30/04/2025, con il quale non è stato autorizzato il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo della potenza nominale di 5.600 kW e relative opere di connessione presso Località Su Planu De Sa Pietadi nei Comuni di Musei e Villamassargia, di cui alla PAS presentata dalla Ricorrente in data 13/09/2024 prot. n. 3449, e con il quale la Ricorrente è stata invitata a non procedere alla realizzazione dell'intervento; b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi inclusi: - il preavviso di diniego del SUAPE n. 15 del 14/02/2025 (prot. n. 500 del 13/02/2025); - il parere del Comune di Musei del 24/04/2025, con il quale si esprime parere negativo al progetto in quanto la sua realizzazione “risulta, allo stato attuale, in contrasto con le disposizioni previste dalla L.R. n. 20/2024”; - il provvedimento del Comune di Musei dell'11/02/2025, di annullamento in auto-tutela del precedente assenso implicito del medesimo Comune al progetto in considerazione della sopravvenuta L.R. 20/2024. nonché per l'accertamento: - del diritto della Ricorrente di effettuare l'intervento di cui alla PAS presentata il 13/09/2024 prot. n. 3449.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa a una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 5.600 kW e opere di connessione, unitamente agli atti presupposti, compreso l'annullamento in autotutela dell'assenso tacito comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha presentato una procedura abilitativa semplificata per un impianto fotovoltaico in area agricola ritenuta idonea ai sensi della disciplina statale. Dopo l'entrata in vigore della l.r. Sardegna n. 20/2024, il Comune di Musei ha annullato in autotutela il precedente assenso tacito e ha espresso parere negativo, sostenendo sia l'incompatibilità dell'impianto con la nuova disciplina regionale sulle aree non idonee, sia la possibile interferenza delle opere di connessione con sottoservizi esistenti. Il SUAPE ha quindi adottato la determinazione conclusiva negativa. La ricorrente ha dedotto: omesso esame delle controdeduzioni, difetto di motivazione e istruttoria; violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021; violazione del principio di irretroattività e illegittima interpretazione estensiva della l.r. n. 20/2024; contrasto della disciplina regionale con il diritto dell'Unione europea; violazione degli artt. 14-bis l. n. 241/1990 e 37 l.r. Sardegna n. 24/2016; illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla realizzazione dell'impianto e, successivamente, una nuova tutela cautelare per il rischio di perdita della disponibilità delle aree, delle risorse economiche e della capacità di connessione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha ritenuto ammissibile la nuova domanda cautelare, fondata su un aggravamento concreto del periculum determinato dal tempo trascorso. Nel merito ha accolto i motivi relativi al difetto di motivazione e di istruttoria sulla possibile interferenza con i sottoservizi: la ricorrente aveva formulato articolate controdeduzioni, indicato la disponibilità a modificare il tracciato e rappresentato l'esistenza di pareri favorevoli o di silenzio-assenso degli enti gestori, ma il Comune e il SUAPE non avevano esaminato tali elementi né richiesto approfondimenti o prescritto modifiche progettuali. Ha inoltre accolto le censure rivolte contro l'applicazione automatica della l.r. Sardegna n. 20/2024, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l'illegittimità di diverse disposizioni regionali per contrasto con l'art. 117, commi 1 e 3, Cost., con l'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e con la disciplina europea sulle energie rinnovabili. L'inidoneità dell'area non può tradursi in un divieto assoluto e automatico, né può impedire in modo generalizzato la prosecuzione delle procedure già in corso; occorre una valutazione concreta della compatibilità dell'impianto con le caratteristiche urbanistiche, paesaggistiche, idrogeologiche e con gli altri interessi rilevanti. Sono stati quindi annullati il diniego e gli atti connessi, con obbligo per le amministrazioni di riesercitare il potere mediante adeguata istruttoria e motivazione, esaminando anche le controdeduzioni della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di accertamento del diritto alla realizzazione dell'impianto, poiché la posizione della ricorrente è un interesse legittimo soggetto al potere autorizzatorio e non un diritto soggettivo compiuto nei suoi presupposti. Spese compensate per parziale reciproca soccombenza e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare rientra nella discrezionalità dell'organo giudicante, al quale è preclusa la sentenza in forma semplificata solo in presenza delle condizioni ostative previste dalla norma.
Il giudice può definire direttamente il merito all'esito della fase cautelare quando la causa è matura e non ricorrono condizioni preclusive.
art. 6 d.lgs. 28/2011
Costituisce la base normativa della procedura abilitativa semplificata utilizzata per l'impianto da fonti rinnovabili.
art. 20 d.lgs. 199/2021
L'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La disciplina statale sulle aree idonee e non idonee impone una valutazione concreta e non consente automatismi impeditivi assoluti.
art. 14-bis l. 241/1990
Nel procedimento in conferenza semplificata, le amministrazioni devono esprimere una posizione adeguatamente motivata e, ove possibile, indicare prescrizioni o modifiche necessarie per superare le criticità.
art. 37 l.r. Sardegna 24/2016
La determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi deve poggiare su ragioni ostative effettive, adeguatamente istruite e motivate.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
La disciplina regionale in materia di localizzazione degli impianti FER deve rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e i principi fondamentali della legislazione statale.
l.r. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20
Le disposizioni regionali che qualificano determinate aree come non idonee non possono essere applicate come divieti assoluti e automatici né impedire indistintamente le procedure autorizzative già in corso.
art. 20, comma 4, d.lgs. 199/2021
Il potere regionale di individuare aree idonee e non idonee deve essere esercitato senza trasformare l'inidoneità in un divieto assoluto e aprioristico.
Massime di principio
- La possibile interferenza di un'opera con sottoservizi esistenti non giustifica di per sé il diniego dell'autorizzazione: l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta, esaminare le controdeduzioni dell'interessato e, ove le criticità siano superabili, indicare le integrazioni, prescrizioni o modifiche progettuali necessarie.
- Il mancato esame di controdeduzioni specifiche e documentate, soprattutto quando esse prospettino soluzioni tecniche per superare le criticità rilevate, integra difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento conclusivo.
- L'individuazione legislativa di un'area come non idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può essere interpretata come divieto assoluto e automatico di autorizzazione o realizzazione; l'amministrazione deve valutare caso per caso la compatibilità concreta dell'impianto con i caratteri urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e ambientali dell'area.
- La disciplina sopravvenuta sulle aree non idonee non può impedire in modo generalizzato la prosecuzione delle procedure autorizzative già in corso quando tale effetto si traduca in un divieto assoluto incompatibile con i principi statali ed europei di massima diffusione delle energie rinnovabili.
- Quando l'attività richiesta è ancora subordinata all'esercizio del potere autorizzatorio dell'amministrazione, la posizione del privato è un interesse legittimo e non un diritto soggettivo compiuto alla realizzazione dell'intervento; il giudice può annullare il diniego e imporre la riedizione del potere, ma non accertare direttamente il diritto alla realizzazione dell'opera in assenza di tutti i presupposti vincolati.
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