Cassazione Penale, Sentenza n. 25353/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il rigetto dell’opposizione proposta contro la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’inammissibilità era stata motivata dalla precedente condanna per un reato ostativo e dalla mancata prova di elementi idonei a superare la presunzione di superamento dei limiti reddituali prevista dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. Nel ricorso per cassazione si deduceva: 1) un errore del provvedimento impugnato per avere escluso, senza adeguata motivazione, il superamento della presunzione, nonostante la documentazione prodotta e senza disporre accertamenti officiosi; 2) la valorizzazione, ritenuta indebita, del regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen. come elemento preclusivo del beneficio; 3) il riferimento a provvedimenti di ammissione al patrocinio adottati in altri procedimenti e a pronunce di merito che avrebbero attestato la dissociazione dal contesto criminale; 4) in sostanza, un vizio di motivazione e una violazione di legge nell’applicazione della disciplina sul patrocinio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, avverso l’ordinanza resa sull’opposizione contro il rigetto o l’inammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva del difetto assoluto di motivazione, non della mera insufficienza o incongruità della motivazione. Nel caso concreto, il ricorso è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto non forniti concreti elementi fattuali idonei a dimostrare lo stato di non abbienza. La Corte ha ribadito che la presunzione di superamento del reddito prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 è relativa e può essere vinta solo con allegazioni concrete, non con autocertificazioni o meri dati reddituali. Ha inoltre escluso che i provvedimenti di ammissione adottati in altri procedimenti abbiano efficacia vincolante e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
contro l’ordinanza che decide sull’opposizione contro il rigetto o l’inammissibilità dell’istanza di patrocinio è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
prevede una presunzione relativa di superamento del reddito per soggetti già condannati per gravi reati; la presunzione può essere vinta con prova contraria fondata su concreti elementi fattuali
art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
richiamato come disposizione in tema di accertamento del reddito imponibile, da compiersi dal giudice penale in autonomia
art. 41-bis ord. pen.
richiamato nel ricorso come regime detentivo che non può essere automaticamente considerato causa escludente il beneficio
art. 616 c.p.p.
consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l’enunciazione sintetica dei motivi
art. 53 Cost.
evocato come fondamento del principio antielusivo e della capacità contributiva
art. 3 Cost.
richiamato in connessione al principio di ragionevolezza e uguaglianza nel sistema del patrocinio
art. 24, comma 3, Cost.
richiamato quale base costituzionale del patrocinio ai non abbienti
art. 98 c.p.p.
richiamato come previsione della disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato
Massime di principio
- Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito prevista per soggetti già condannati per determinati reati ha natura relativa e può essere vinta solo mediante prova contraria concreta, specifica e univoca della effettiva non abbienza.
- L’autocertificazione o la mera produzione di certificazioni reddituali non sono di regola sufficienti a superare la presunzione: occorre allegare elementi di fatto concreti che consentano di ricostruire in modo chiaro la reale situazione economica dell’istante.
- In assenza di un’adeguata allegazione di tali elementi, il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti officiosi sullo stato di indigenza del richiedente.
- Nel giudizio di legittimità avverso le ordinanze rese sull’opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato è deducibile la sola violazione di legge, ivi compreso il difetto assoluto di motivazione; non sono invece sindacabili la mera insufficienza, incongruità o non condivisibilità della motivazione.
- I provvedimenti di ammissione al patrocinio adottati in altri procedimenti non spiegano efficacia vincolante in procedimenti diversi, poiché la verifica dei presupposti economici va compiuta autonomamente nel singolo caso.
- La valutazione della capacità economica ai fini del patrocinio deve restare ancorata alle effettive condizioni del richiedente e può legittimamente valorizzare la mancanza di intestazioni patrimoniali e la lunga detenzione solo come elementi del quadro complessivo, non come presunzioni assolute di abbienza o di non abbienza.
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