Cassazione Civile, Ordinanza n. 16057/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un estratto di ruolo relativo a tributi erariali dell'anno d'imposta 2009, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione per decorso del termine di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, qualificando l'estratto di ruolo come atto interno; la CTR aveva invece confermato il rigetto ritenendo astrattamente ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma comunque tardivo il ricorso perché proposto oltre i sessanta giorni di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. In cassazione il ricorrente denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il termine di impugnazione avrebbe dovuto decorrere dal 24 marzo 2015, data di rilascio dell'estratto, e che la CTR aveva erroneamente affermato che egli avesse ammesso la tardività del ricorso. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi: la CTR non aveva fondato la decisione su una precisa data di decorrenza del termine, ma sull'interpretazione degli atti processuali da cui aveva desunto l'ammissione della tardività da parte del contribuente. Inoltre, la censura ex art. 116 c.p.c. era inammissibile, non essendo dedotto l'uso scorretto di prove legali, ma mirando in sostanza a ottenere un riesame del merito; la critica avrebbe dovuto investire specificamente l'interpretazione degli atti e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha condannato il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti dell'agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma invocata dal contribuente per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal diritto alla riscossione.
art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
termine di sessanta giorni per l'impugnazione; la Corte rileva che la censura del ricorrente non coglie la motivazione della CTR, che aveva fondato l'inammissibilità sulla tardività del ricorso rispetto a tale termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formalmente ricondotto alla violazione di legge, ma la Corte ha osservato che esso mirava in realtà a un riesame del merito.
art. 116 c.p.c.
la violazione di questa norma è censurabile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che tali non sono, o abbia disatteso prove legali; nel caso concreto tale situazione non ricorreva.
artt. 1362 e seguenti c.c.
i criteri ermeneutici, pur dettati per i contratti, hanno portata generale e avrebbero dovuto essere invocati se la censura avesse voluto contestare l'interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che impongono di riprodurre il contenuto essenziale degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne dà atto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 86 c.p.c.
richiamato nel preambolo per la difesa personale del ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione poggia sull'interpretazione degli atti processuali, non è sufficiente dedurre una diversa ricostruzione del fatto o del dies a quo del termine.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura, oppure abbia disatteso prove legali: non può essere usata per sollecitare un riesame del merito.
- Quando si contesta l'interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice di merito, il ricorrente deve articolare una censura specifica, rispettare il principio di autosufficienza e riprodurre il contenuto essenziale degli atti rilevanti.
- I criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. hanno portata generale e possono essere richiamati anche per censurare l'interpretazione di atti processuali, non solo dei contratti.
- Il mancato superamento del vaglio di ammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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