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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000 e la sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di idoneità, irrogate dalla Consob per violazione dell’art. 94, comma 1, TUF in relazione a una campagna promozionale di vendita di azioni proprie di una banca nell’anno 2013 senza prospetto informativo. I motivi erano cinque: 1) violazione dell’art. 195 TUF, sostenendo che la contestazione fosse tardiva perché Consob avrebbe già avuto conoscenza dei fatti con la prima relazione ispettiva del marzo 2016; 2) mancata applicazione del favor rei e illegittimità del regime transitorio del d.lgs. 72/2015, invocando la retroattività delle norme più favorevoli e la questione di costituzionalità; 3) violazione dell’art. 7 del regolamento Consob n. 18750/2013 per avere l’Autorità avviato procedimenti distinti invece di riunirli; 4) violazione dell’art. 2381 c.c., deducendo che il ricorrente era amministratore privo di deleghe e non poteva rispondere senza prova della mancata informazione; 5) violazione dell’art. 94 TUF, contestando che la vendita di azioni proprie integrasse un’offerta al pubblico rivolta a destinatari indeterminati e contestando anche l’elemento soggettivo della violazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il momento rilevante per la decorrenza del termine di contestazione è quello in cui la Consob, esaurita l’istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di competenza, e che tale valutazione di fatto è riservata al giudice di merito. Ha respinto il secondo motivo, affermando che per la violazione contestata continua ad applicarsi ratione temporis il previgente regime sanzionatorio e che la pronuncia costituzionale favorevole richiamata riguardava diverse sanzioni, aventi natura sostanzialmente penale, non estensibile al caso. Ha respinto il terzo motivo, chiarendo che la riunione dei procedimenti sanzionatori è facoltativa e riguarda il cumulo soggettivo, non la pluralità di violazioni della stessa persona. Ha rigettato anche il quarto e il quinto motivo congiuntamente, rilevando che l’offerta di azioni proprie aveva i caratteri dell’offerta al pubblico e che, quanto all’elemento soggettivo, gli amministratori non esecutivi di una banca hanno un dovere di agire informati e possono rispondere se non si attivano in presenza di segnali d’allarme, fermo restando l’onere della prova a carico di chi afferma la responsabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998

    Il termine per la contestazione degli illeciti Consob decorre dal momento in cui l’Autorità, esaurita l’attività ispettiva e istruttoria, è concretamente in grado di adottare le decisioni di competenza; la mera conclusione dell’ispezione o il deposito di una relazione non coincidono automaticamente con l’accertamento.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. n. 58/1998

    L’offerta al pubblico di prodotti finanziari richiede la previa pubblicazione del prospetto informativo; la vendita di azioni proprie può integrare tale offerta se rivolta a un numero indeterminato di destinatari con modalità uniformi e standardizzate.

  • art. 191 d.lgs. n. 58/1998

    Nella formulazione ratione temporis applicabile sanzionava chiunque effettuasse un’offerta al pubblico in violazione dell’art. 94 TUF, anche se non qualificabile come offerente o emittente in senso stretto.

  • art. 190-bis d.lgs. n. 58/1998

    La disciplina sopravvenuta più favorevole non è stata ritenuta applicabile al caso per effetto del regime transitorio richiamato dalla Corte.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015

    La previsione transitoria che escludeva la retroattività del nuovo regime sanzionatorio è stata considerata non applicabile alle sanzioni oggetto del giudizio, perché la giurisprudenza favorevole alla retroattività riguarda solo sanzioni aventi natura sostanzialmente penale.

  • art. 7 del Regolamento Consob n. 18750/2013

    La riunione dei procedimenti sanzionatori è rimessa alla facoltà discrezionale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative e presuppone ragioni di opportunità; non è imposto un obbligo di riunione in caso di più violazioni della stessa persona.

  • art. 2381 c.c.

    Anche gli amministratori privi di deleghe devono agire informati, vigilare sull’andamento della gestione e attivarsi quando emergono segnali di anomalia; non è sufficiente l’assenza di deleghe per escludere la responsabilità.

  • art. 2392 c.c.

    I consiglieri di amministrazione rispondono per non aver impedito l’evento dannoso quando, pur potendo percepire segnali di allarme con la diligenza richiesta dalla carica, non si attivino in modo utile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che non era stata articolata una specifica censura di omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo sul favor rei, ma ritenuto non idoneo a imporre la retroattività del regime più favorevole nel caso concreto.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato insieme all’art. 3 Cost. nel fondamento della retroattività della lex mitior per le sanzioni sostanzialmente penali, ma non estensibile alle sanzioni oggetto del giudizio.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato per escludere che la disciplina delle sanzioni Consob in tema di offerta al pubblico ponga un problema di applicazione della legge più favorevole analogo a quello delle sanzioni aventi natura penale.

  • art. 50 CDFUE

    Richiamato come parametro per qualificare come penali, per il loro elevato carico di severità, solo alcune sanzioni Consob diverse da quelle oggetto del giudizio.

  • art. 1336 c.c.

    Utilizzato come criterio descrittivo dell’offerta rivolta al pubblico, uniforme e standardizzata, a destinatari indeterminati.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni Consob, il dies a quo per la contestazione non coincide automaticamente con la chiusura dell’ispezione o con il deposito della relazione, ma con il momento in cui l’Autorità, completata l’istruttoria, è ragionevolmente in grado di assumere la decisione sanzionatoria.
  • La valutazione della congruità del tempo impiegato dall’Autorità per l’accertamento dei fatti è apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo specifica censura di omesso esame di un fatto decisivo.
  • La disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica automaticamente a tutte le sanzioni amministrative Consob: la retroattività della lex mitior riguarda solo le sanzioni che, per natura e severità, siano sostanzialmente penali.
  • La riunione dei procedimenti sanzionatori Consob è facoltativa e fondata su ragioni di opportunità; non può pretendersi come diritto dell’incolpato la riunione di procedimenti distinti, specie quando concernano violazioni diverse.
  • Gli amministratori privi di deleghe di una banca non sono esonerati da responsabilità per il solo fatto della mancanza di poteri gestori: il dovere di agire informati impone vigilanza, richiesta di chiarimenti e attivazione in presenza di segnali di anomalia.
  • Per la responsabilità degli amministratori non esecutivi è necessario allegare e provare la presenza di segnali d’allarme percepibili con la diligenza della carica; una volta provati, spetta agli amministratori dimostrare di avere agito o che una causa esterna ha impedito ogni utile attivazione.
  • L’offerta di azioni proprie può integrare un’offerta al pubblico soggetta a prospetto quando sia rivolta a una platea indeterminata di investitori e sia strutturata in modo uniforme e standardizzato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaAmministratoriImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioSocietarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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