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Sentenza

Sentenza n. 10375/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 373/2022, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 797/2020 dal Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, pubblicata in data 20 giugno 2022.

Giustizia amministrativa202500008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cassino n. 373/2022, relativa all'inquadramento stipendiale e al pagamento di arretrati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva riconosciuto il suo diritto, alla data dell'immissione in ruolo del 1° settembre 2015, all'inserimento nella posizione stipendiale 3/8 del CCNL comparto scuola fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.636,75 a titolo di arretrati, oltre interessi legali ed eventuale maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria. A seguito di un'ordinanza istruttoria, il Ministero ha depositato una relazione del dirigente scolastico e una dichiarazione della ricorrente, datata 23 aprile 2026, con cui ella ha dichiarato di rinunciare a tutte le procedure eventualmente attivate dal procuratore per l'esecuzione della sentenza, con spese compensate. La difesa della ricorrente ha sostenuto la nullità della dichiarazione, deducendo sia la violazione dell'art. 84 c.p.a., sia la violazione dell'art. 2113 c.c.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto la rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall'art. 84 c.p.a. e idonea a determinare l'estinzione del processo senza impedire, in presenza dei relativi presupposti, la riproposizione della domanda, dalla rinuncia alla domanda o all'azione, che riguarda invece la pretesa sostanziale e impedisce la futura riproposizione della medesima domanda. La dichiarazione resa dalla ricorrente è stata qualificata come rinuncia alla domanda e non come rinuncia agli atti del giudizio; pertanto, non era soggetta alle formalità dell'art. 84 c.p.a. La questione relativa all'eventuale invalidità della rinuncia per violazione dell'art. 2113 c.c. è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere dell'impugnazione delle rinunce e transazioni aventi a oggetto diritti inderogabili del lavoratore. Poiché, allo stato, la ricorrente aveva dichiarato di rinunciare alla domanda di esecuzione, il ricorso è stato ritenuto infondato. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La disposizione riguarda la rinuncia agli atti del giudizio, non la rinuncia alla domanda o all'azione; la dichiarazione di rinuncia alla pretesa sostanziale non è soggetta alle formalità previste per la rinuncia agli atti.

  • art. 2113 c.c.

    Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

    L'eventuale invalidità della rinuncia a diritti inderogabili del lavoratore deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario.

  • art. 409 c.p.c.

    È richiamato dall'art. 2113 c.c. quale riferimento ai rapporti di lavoro cui si applica la disciplina delle rinunce e transazioni del lavoratore.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, che incide sul processo, deve essere distinta dalla rinuncia alla domanda o all'azione, che incide sulla pretesa sostanziale: la prima conduce all'estinzione del processo e può consentire la riproposizione della domanda nei limiti ancora consentiti, mentre la seconda comporta la rinuncia alla pretesa e preclude la futura riproposizione della medesima domanda.
  • La dichiarazione con cui la parte rinuncia alla pretesa sostanziale azionata in giudizio non è soggetta alle formalità previste dall'art. 84 c.p.a. per la rinuncia agli atti del giudizio.
  • La questione relativa alla validità o invalidità, ai sensi dell'art. 2113 c.c., della rinuncia del lavoratore a diritti derivanti da disposizioni inderogabili deve essere proposta davanti al giudice ordinario e non nel giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte di rinunciare alla domanda di esecuzione del giudicato esclude, allo stato, la fondatezza della pretesa esecutiva, salvo le questioni sulla validità sostanziale della rinuncia devolute al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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