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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50669/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (eventualmente cumulati con interdizione dall'attivita' imprenditoriale). Il ricorrente deduce carenza e illogicita' della motivazione, sostenendo che il decorso del tempo e la chiusura delle indagini avrebbero attenuato le esigenze cautelari e che erano venuti meno i rapporti con il coindagato Alvaro, rendendo gli arresti domiciliari adeguati e capaci di prevenire la reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi aspecifici (ripropone argomentazioni gia' ritenute infondate dal giudice del gravame) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Nel merito la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, nei reati aggravati dall'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., opera una presunzione relativa di pericolosita' sociale ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo con elementi che dimostrino la stabile e concreta rottura dei legami con l'organizzazione mafiosa. La Corte ha ritenuto irrilevante il solo decorso del tempo e l'intervenuto rinvio a giudizio, e ha richiamato elementi investigativi (rapporti commerciali nel 2022 tra Florio e Alvaro) che confermerebbero la persistenza dei legami e la necessita' della custodia in carcere come misura adeguata e proporzionata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modificazioni

    Norma richiamata per la disciplina del procedimento trattato con contraddittorio scritto; rilevanza procedurale e non sostanziale rispetto alla decisione cautelare.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Il reato aggravato dall'art. 416-bis giustifica l'applicazione della presunzione relativa di pericolosita' sociale ai fini cautelari quando il titolo cautelare riguarda reati di associazione mafiosa.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui quelli di cui all'art. 416-bis); la Corte interpreta tale presunzione come prevalente e speciale rispetto alla norma generale, richiedendo prova contraria specifica per essere superata.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari; la Corte precisa che, rispetto ad essa, la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, ha prevalenza quando il titolo cautelare concerne i reati indicati.

  • art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la Corte rimanda la cancelleria per gli adempimenti finali relativi alla comunicazione degli esiti del procedimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) opera una presunzione relativa di pericolosita' che rende la custodia in carcere l'ordine di misura presumibilmente adeguato salvo prova contraria specifica e convincente.
  • Il mero decorso del tempo o il rinvio a giudizio non sono, di per se', idonei a superare la presunzione di attualita' del pericolo di reiterazione: occorrono elementi concreti che attestino la stabile rottura dei legami con l'organizzazione.
  • Le nuove circostanze invocate dal difensore devono essere documentate e non limitarsi a contestazioni generiche o a ripetere ragioni gia' gia' esaminate dal giudice del merito; i ricorsi che ripropongono motivi gia' affrontati possono essere dichiarati inammissibili per aspecificita'.
  • Quando esistono elementi investigativi (es. rapporti continuativi con coindagati anche successivi alla costituzione societaria) il giudice puo' ritenere ancora necessari la custodia in carcere per prevenire la reiterazione, anche se la finalita' cautelare e' principalmente preventiva e non solo di inquinamento probatorio.
  • Per ottenere una misura meno afflittiva (arresti domiciliari) in ipotesi di contestazione per mafia, il difensore deve far emergere fatti nuovi e concreti che dimostrino la cessazione dei rapporti con l'ambiente criminale e la concreta efficacia delle misure alternative nel prevenire la reiterazione.

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