Cassazione Penale, Sentenza n. 21911/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di ricusazione della giudice dott.ssa Tavernese per presunta anticipazione di giudizio durante l'udienza predibattimentale, con la censura che il giudice non avrebbe consentito al difensore di Falconi di formulare le proprie conclusioni e avrebbe di fatto deciso la prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte d'appello aveva dichiarato de plano la ricusazione manifestamente inammissibile perché il ricorrente non aveva allegato il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva respinto la richiesta di astensione (documento necessario per verificare la tempestività della ricusazione). Inoltre, in subordine, la Corte d'appello aveva ritenuto che non vi fosse alcuna anticipazione di convincimento rilevante dalle trascrizioni delle udienze (le osservazioni del giudice riguardavano la posizione del coimputato Festa e non impedivano al difensore Falconi di svolgere conclusioni). Cassazione ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione ai poteri e all'organizzazione delle udienze; utilizzata come riferimento formale nel provvedimento impugnato.
Riferimento alle garanzie difensive e alle modalità di svolgimento delle udienze; richiamato a corredo della valutazione sulla possibilità di esporre conclusioni in udienza.
Richiamato come norma procedurale relativa allo svolgimento delle udienze; nella motivazione è stato considerato nel quadro della verifica se vi sia stata anticipazione del giudizio.
Norma che disciplina i termini e le modalità per proporre la ricusazione; la Corte ha ritenuto che la tempestività della ricusazione debba essere documentata e che l'onere probatorio incombe sulla parte ricorrente.
Regola la dichiarazione di manifesta inammissibilità o infondatezza della ricusazione e l'intervento immediato del giudice; la Corte d'appello ha esercitato il potere di decidere de plano ai sensi di questa norma.
Norma richiamata per la condanna alla multa (somma a favore della cassa delle ammende) a carico del ricorrente per ricorso inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata ai fini della limitazione della motivazione del ricorso per cassazione nei termini strettamente necessari; la Corte ha valutato i motivi nei limiti autorizzati.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere tempestivamente collegata al provvedimento che determini la conoscenza dell'evento (es. il rigetto di una istanza di astensione): se la ricusazione è proposta in conseguenza di una precedente richiesta di astensione, il termine per proporla decorre dal momento in cui la parte viene a conoscenza del provvedimento presidenziale di rigetto; tale provvedimento va allegato per dimostrare la tempestività.
- L'onere di documentare la tempestività e la fondatezza della ricusazione grava sulla parte che la propone: l'omessa produzione del provvedimento presidenziale o del verbale utile può comportare la declaratoria di manifesta inammissibilità de plano.
- Il potere del giudice di decidere de plano (art. 41 c.p.p.) permette alla Corte di appello di dichiarare manifestamente inammissibile o infondata una ricusazione senza istruttoria quando manchino gli elementi essenziali; tale scelta è legittima se motivata e se non sussiste un'effettiva impossibilità oggettiva di allegare gli atti.
- Non ogni osservazione del giudice in ordine alla posizione di un coimputato costituisce anticipazione di convincimento rispetto agli altri imputati: va valutato il contenuto testuale (trascrizioni dei verbali) e la sua incidenza concreta sulla possibilità di difesa degli altri soggetti.
- Nei ricorsi per cassazione è necessario affrontare specificamente la ratio decidendi della motivazione impugnata; censure generiche o prive di autosufficienza probatoria sono destinate all'inammissibilità.
- In presenza di ricusazione dichiarata manifestamente inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende) per visite inutili del giudizio.
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