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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2005/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma con due motivi: 1) censura per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'esimente della "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.), nonché per la valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce del riconoscimento dell'attenuante speciale (art. 648, comma 4 c.p.) e delle norme su determinazione della pena (art. 133 c.p. e art. 546 c.p.p.); 2) censura per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del fatto che non sussisterebbe un collegamento con fornitori internazionali di beni contraffatti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte d'Appello che aveva escluso la particolare tenuità in considerazione della reiterata condotta di acquisto all'estero di pacchi contenenti merci contraffatte e della successiva immissione sul mercato verso una platea indeterminata. Ha inoltre condiviso che il riconoscimento dell'attenuante speciale non implica automaticamente l'applicazione dell'esimente di particolare tenuità e che la sola incensuratezza non è sufficiente a fondare il beneficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Il capo relativo a questa fattispecie è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; il rilievo è procedurale e non incidente sull'ulteriore giudizio di merito relativo ad altri capi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'esimente della particolare tenuità è stata esclusa dalla Corte d'appello perché la condotta era reiterata, non occasionale e offensiva (acquisti ripetuti all'estero e successiva immissione di merci contraffatte sul mercato). La Cassazione ha ritenuto congrua questa valutazione di fatto e non sindacabile.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla determinazione della pena; la Corte d'appello ha ritenuto che l'adeguamento della pena alla gravità concreta del fatto fosse già stato soddisfatto attraverso l'applicazione della fattispecie attenuata (art. 648, comma 4).

  • art. 648, comma 4 cod. pen.

    Riconosciuta come attenuante speciale dalla Corte d'appello; tuttavia la presenza di tale attenuante non è stata ritenuta idonea a giustificare l'applicazione dell'esimente della particolare tenuità.

  • art. 546, comma 1, lett. q) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in rapporto alla determinazione della pena e ai limiti di impugnazione; la Cassazione ha ritenuto le questioni di merito non suscettibili di censura sotto il profilo di legittimità laddove la motivazione è congrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (somma in favore della Cassa delle ammende) per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la condotta è reiterata, non occasionale e idonea a provocare offensività anche se i singoli importi possono sembrare limitati.
  • Il riconoscimento di un'attenuante speciale (es. art. 648, comma 4 c.p.) non determina automaticamente l'applicazione dell'esimente della particolare tenuità; occorre una valutazione complessiva della offensività e della ricorrenza del comportamento.
  • La sola incensuratezza non è sufficiente a fondare l'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche se gli elementi fattuali (modalità di commercializzazione, reiterazione, ampiezza della platea di clienti) indicano una maggiore gravità.
  • Le valutazioni di merito compiute dai giudici di merito (Tribunale/Corte d'Appello) sulla congruità della motivazione non sono sindacabili in Cassazione, salvo violazioni di legge o illogicità manifeste.
  • La prescrizione estingue il reato per quel capo ma non impedisce che altri capi collegati resistano; la declaratoria di estinzione non incide automaticamente sulle restanti condanne.
  • In cassazione, motivi che lamentano errori ricondotti a valutazioni probatorie o di merito rischiano l'inammissibilità se la motivazione impugnata è coerente e razionale.

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