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Sentenza

Sentenza n. 81/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1362/2025, pubblicata il 28.05.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto di Dinoi Federica all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva

Giustizia amministrativa202501125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro relativa all'attribuzione della carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro che aveva dichiarato il suo diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando una nota dell'Ufficio scolastico regionale, dalla quale risultava la trasmissione della sentenza agli uffici ministeriali competenti e l'emissione di speciali ordini di pagamento relativi alle sole spese di lite, ma non l'attribuzione della carta elettronica né l'erogazione delle somme corrispondenti al beneficio riconosciuto dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali: il titolo giudiziale aveva efficacia di giudicato, il ricorso era stato regolarmente notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati, ed era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Collegio ha chiarito che il giudizio di ottemperanza è diretto alla stretta attuazione del giudicato e che l'esecuzione dell'ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari. La documentazione prodotta dal Ministero dimostrava soltanto l'attivazione del procedimento interno e il pagamento delle spese di lite, non l'adempimento della statuizione relativa alla carta elettronica. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare completa esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico presso il Dipartimento competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il rispetto quanto alla regolare proposizione del ricorso.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il ricorso è stato depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini previsto per il rito camerale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    L'azione esecutiva relativa a somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata alle spese del giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna alle spese del giudizio amministrativo è stata regolata secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e deve rimanere circoscritto alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza estendersi a domande ulteriori o comunque correlate al giudicato.
  • L'esecuzione dell'ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari; la mera trasmissione interna della sentenza o l'attivazione di adempimenti relativi a profili diversi non integra l'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna della pubblica amministrazione al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva e completa esecuzione della statuizione giudiziale, non essendo sufficiente documentare attività preparatorie o interlocutorie.
  • Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere esercitata, ferma la possibilità per il giudice dell'ottemperanza di assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta condizionatamente al perdurare dell'inadempimento, assegnandogli un termine successivo per l'adozione degli atti necessari in via sostitutiva; quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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