Sentenza del 22/05/2023 n. 14030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IRPEG versata per l'anno (---) per Euro 1.537.569,14 sostenendo che le somme erogate da Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova (contributi per il ripianamento di perdite e in conto esercizio) non fossero imponibili ai fini delle imposte dirette; chiedeva inoltre il rimborso del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per autotrazione (Euro 119.914,17) e il riconoscimento delle perdite riportabili (art. 102 t.u.i.r.). Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, in primo grado fu concesso solo il rimborso relativo al credito per il gasolio; la C.T.R. confermò. In cassazione la società proponeva cinque motivi, tra cui la nullità della motivazione per violazione dell'art. 132 c.p.c. (firma del presidente apposta irregolarmente) e questioni di merito sulla natura dei contributi e sul riporto delle perdite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (violazione di cui all'art. 132 c.p.c.) ritenendo che l'attestazione dell'impedimento del presidente fosse stata apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano e priva di sottoscrizione, con conseguente nullità della sentenza della Commissione regionale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della C.T.R. Liguria è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame; la Corte ha altresì demandato a quella sede la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
La Corte ha ritenuto imprescindibile che l'attestazione dell'impedimento del presidente sia posta prima della sottoscrizione degli altri componenti; se tale attestazione è successiva o mancante, la sentenza è nulla.
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 1, comma 2
Applicabilità del richiamo dell'art. 132 c.p.c. al giudizio tributario: il rito tributario deve osservare le prescrizioni formali sulla sottoscrizione delle sentenze collegiali.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme invocate come basi dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). Il ricorso per Cassazione ha avuto esito favorevole per il vizio formale richiamato (n.4), mentre le questioni di merito (n.3) sono state assorbite e rinviate.
L. n. 62/2005, art. 27; art. 102 t.u.i.r. (ora art. 84)
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione al riporto delle perdite e al trattamento fiscale delle stesse. La Corte di cassazione non ha deciso sul merito di tali questioni, rimettendole al nuovo esame della C.T.R.
Altre norme richiamate dalle parti (es. D.L. n. 833/1986, L. n. 151/1981, L.R. Liguria n. 31/1998)
Norme evocate nelle difese sulla natura e sulla non imponibilità dei contributi; non sono state invece valutate nel merito dalla Corte di cassazione, essendo la decisione stata decisa su un vizio formale.
Massime di principio
- In giudizio collegiale la correttezza formale della sottoscrizione è essenziale: l'impedimento del presidente deve essere attestato prima che gli altri giudici sottoscrivano; altrimenti la sentenza è nulla e la causa va rinnovata.
- I vizi formali procedurali possono determinare la cassazione della decisione senza che la Suprema Corte entri nel merito delle questioni sostanziali; pertanto le parti devono vigilare anche sulle formalità processuali.
- Sulla qualificazione fiscale dei contributi (imponibili vs non imponibili) il giudice richiede elementi probatori chiari sulla natura dell'erogazione: finalità del contributo, vincoli contrattuali, documentazione delle destinazioni e imputazione contabile. Spetta al contribuente fornire prove idonee se pretende la non imponibilità.
- Per il riconoscimento di perdite riportabili (art. 102 t.u.i.r. / ora art. 84), è necessario dimostrare il rispetto delle condizioni normative e formali previste (tempistiche, dichiarazioni, effetto di norme straordinarie come moratorie): la questione va valutata nel merito dal giudice e non può essere decisa tramite argomenti procedurali.
- In contenziosi tributari è strategico formulare sia censure sostanziali sia censure formali: un vizio procedurale grave può ottenere l'annullamento della sentenza avversaria e il rinvio per un nuovo esame.
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