Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15851/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela del fallimento ha impugnato la sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo della società, aveva revocato la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale. La corte territoriale aveva ritenuto che, dopo l'omologazione del concordato preventivo, il fallimento non potesse essere dichiarato senza una previa risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall., che l'insolvenza rilevante dovesse essere "nuova" e non potesse fondarsi sulle obbligazioni concordatarie, e che il pubblico ministero non potesse attivare il procedimento fuori dai casi dell'art. 7 legge fall. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 160, 168, 184, 185 e 186 legge fall., in relazione agli artt. 1, 5, 6 e 7 legge fall., sostenendo che il fallimento dell'impresa in concordato è possibile anche senza previa risoluzione del concordato, che l'inadempimento delle obbligazioni concordatarie può integrare lo stato d'insolvenza, che non è necessaria una distinta insolvenza "nuova" e che il pubblico ministero conserva il potere di iniziativa nei casi di insolvenza emersi dopo l'omologa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, nel regime della legge fallimentare come modificato dai d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007, il debitore ammesso a concordato preventivo omologato che risulti insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito su istanza dei creditori, del pubblico ministero o su iniziativa propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato. La risoluzione non è condizione di fallibilità, ma solo rimedio volto a rimuovere l'obbligatorietà del concordato e a far riemergere la libera azionabilità dei crediti anteriori.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    richiamato quale base della revoca in appello della sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 160 legge fall.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del concordato preventivo.

  • art. 168 legge fall.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione agli effetti del concordato preventivo.

  • art. 184 legge fall.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'obbligatorietà del concordato omologato.

  • art. 185 legge fall.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla fase esecutiva del concordato.

  • art. 186 legge fall.

    la Corte afferma che la risoluzione del concordato non è condizione necessaria per dichiarare il fallimento dell'impresa insolvente nel pagamento dei debiti concordatari.

  • art. 6 legge fall.

    richiamato per affermare la legittimazione all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, inclusa quella del pubblico ministero nei casi ammessi dalla legge.

  • art. 7 legge fall.

    richiamato dalla corte territoriale come limite all'iniziativa del pubblico ministero; la Cassazione disattende tale lettura restrittiva nel caso di insolvenza successiva all'omologa.

  • art. 1 legge fall.

    richiamato nei motivi di ricorso in combinazione con la disciplina dell'insolvenza e della fallibilità.

  • art. 5 legge fall.

    la Corte ribadisce che l'insolvenza può persistere dopo l'omologazione del concordato e riemergere per effetto dell'inadempimento delle obbligazioni concordatarie.

  • d.lgs. n. 5 del 2006

    richiamato per indicare il quadro normativo della riforma della legge fallimentare.

  • d.lgs. n. 169 del 2007

    richiamato per chiarire il testo vigente dell'art. 186 legge fall. dopo la riforma.

  • Cass. Sez. U n. 4696/2022

    richiamata quale precedente di principio che consente la dichiarazione di fallimento prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, su istanza dei soggetti legittimati.

  • Cass. Sez. U n. 9935/2015

    citata dalla corte territoriale; la Cassazione non ne condivide l'uso per sostenere l'esistenza di una sola "nuova" insolvenza rilevante.

  • Cass. Sez. 6-1 n. 15035/2022

    richiamata come conforme all'orientamento delle Sezioni Unite.

  • Cass. Sez. 6-1 n. 37813/2022

    richiamata come conforme all'orientamento delle Sezioni Unite.

  • Cass. Sez. 6-1 n. 480/2023

    richiamata come conforme all'orientamento delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Dopo l'omologazione del concordato preventivo, l'inadempimento dei debiti concordatari può integrare o far permanere lo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.
  • La risoluzione del concordato non costituisce una condizione di fallibilità; essa ha la diversa funzione di rimuovere l'efficacia obbligatoria del concordato nei confronti dei creditori anteriori.
  • La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore ammesso a concordato omologato può intervenire anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, su istanza dei creditori, del debitore o del pubblico ministero nei casi previsti dalla legge.
  • Non è corretto distinguere, ai fini della fallibilità, tra insolvenza "originaria" e insolvenza "nuova" come se solo la seconda potesse fondare il fallimento dopo l'omologa; ciò che conta è la persistenza dell'insolvenza e l'inattuabilità delle modalità satisfattive concordate.
  • L'inadempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, quando renda impossibile l'esecuzione del piano, è fatto sopravvenuto idoneo a sorreggere una nuova istanza di fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.