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Sentenza

Sentenza n. 5077/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3694/2013 del 26/06/2013, emessa nel procedimento iscritto al n. 790/2006 R.G. dalla Corte d’Appello di Roma, confermata con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30502/2019 del 22.11.2019.

Giustizia amministrativa202515827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3694/2013, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento delle somme dovute per ciascun anno di corso di specializzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (medico specializzato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo di non aver ricevuto il pagamento dovuto in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3694/2013, confermata quanto al giudicato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30502/2019. La sentenza aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di euro 6.713,94 per ciascun anno di durata del corso di specializzazione, oltre interessi legali dal 31 dicembre 1999 al saldo. La ricorrente ha dichiarato di aver frequentato quattro anni di corso e di aver rivolto all’Amministrazione plurime richieste di liquidazione senza ottenere il pagamento. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso di oltre 120 giorni dalla notificazione della sentenza, nel rispetto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur regolarmente intimata, non si è costituita e non ha dimostrato l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Ha accertato che la sentenza della Corte d’Appello era passata in giudicato, poiché il ricorso per cassazione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri era stato dichiarato inammissibile; ha inoltre verificato che la sentenza conteneva una condanna pecuniaria determinata, era stata notificata all’Amministrazione e che tra tale notificazione e quella del ricorso di ottemperanza erano trascorsi più di 120 giorni. In assenza di prova dell’avvenuto pagamento, il Collegio ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante pagamento degli importi riconosciuti dal giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Il TAR si è riservato di nominare un commissario ad acta su successiva istanza qualora l’inadempimento persistesse. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e legittimano il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dalla pronuncia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto obblighi di pagamento nei confronti delle amministrazioni può essere proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, contenga una condanna eseguibile nei confronti dell’amministrazione e quest’ultima non abbia dimostrato l’integrale adempimento dell’obbligo pecuniario.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme, il ricorrente deve allegare il mancato adempimento, mentre spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione integrale del giudicato.
  • Il ricorso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, se sono decorsi almeno 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Quando il giudicato impone il pagamento di somme determinate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, disponendo il pagamento degli importi riconosciuti dal titolo, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare, su successiva istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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