Sentenza n. 4970/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 7 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 7 settembre 2025, diretta a ottenere il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva fissato l'appuntamento richiesto presso la sede diplomatica per il 15 dicembre 2025, attivando così il procedimento per il rilascio del visto e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e dell'attività dell'Amministrazione, anche in considerazione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio è integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio sul silenzio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza procedere all'accertamento dell'illegittimità del silenzio né imporre ulteriori termini di provvedere.
- La compensazione delle spese può essere disposta considerando il tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in presenza di un rilevante numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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