Cassazione Civile, Ordinanza n. 38307/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito nei confronti del proprio assistito per ottenere la liquidazione dei compensi dovuti per l'attività difensiva svolta in suo favore. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che la controversia coinvolgesse anche la contestazione dell'esistenza del rapporto o, comunque, dell'an debeatur. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che la presenza di contestazioni sul rapporto o sul fondamento della pretesa non muta il rito applicabile alla domanda di pagamento dei compensi dell'avvocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha precisato che la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta al rito dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o l'an debeatur. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio deve essere depositata insieme al ricorso, ma il suo mancato deposito non è sanzionato con improcedibilità del ricorso.
art. 3 d.lgs. 150/2011
Richiamato nel motivo di ricorso come norma falsamente applicata dalla corte territoriale.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Il rito previsto per la controversia sulle spettanze giudiziali dell'avvocato si applica anche quando il cliente sollevi contestazioni sull'esistenza del rapporto o sull'an debeatur.
art. 28 l. n. 794 del 1942
La controversia relativa alla liquidazione dei compensi dell'avvocato al cliente resta ricompresa nell'ambito applicativo della norma anche in presenza di contestazioni sul rapporto.
art. 702-bis c.p.c.
La controversia può essere introdotta anche con rito sommario, senza che ciò incida sull'applicazione del rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.
Massime di principio
- Nelle controversie per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, le contestazioni del cliente sull'esistenza del rapporto o sul fondamento della pretesa non escludono l'applicazione del rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011.
- L'inammissibilità non può essere dichiarata soltanto perché la lite riguardi anche l'an debeatur, se la domanda resta una domanda di pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato.
- Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, prevista dall'art. 369 c.p.c., non determina improcedibilità del ricorso per cassazione.
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