Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38307/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito nei confronti del proprio assistito per ottenere la liquidazione dei compensi dovuti per l'attività difensiva svolta in suo favore. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che la controversia coinvolgesse anche la contestazione dell'esistenza del rapporto o, comunque, dell'an debeatur. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che la presenza di contestazioni sul rapporto o sul fondamento della pretesa non muta il rito applicabile alla domanda di pagamento dei compensi dell'avvocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha precisato che la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta al rito dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o l'an debeatur. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio deve essere depositata insieme al ricorso, ma il suo mancato deposito non è sanzionato con improcedibilità del ricorso.

  • art. 3 d.lgs. 150/2011

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma falsamente applicata dalla corte territoriale.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Il rito previsto per la controversia sulle spettanze giudiziali dell'avvocato si applica anche quando il cliente sollevi contestazioni sull'esistenza del rapporto o sull'an debeatur.

  • art. 28 l. n. 794 del 1942

    La controversia relativa alla liquidazione dei compensi dell'avvocato al cliente resta ricompresa nell'ambito applicativo della norma anche in presenza di contestazioni sul rapporto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    La controversia può essere introdotta anche con rito sommario, senza che ciò incida sull'applicazione del rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, le contestazioni del cliente sull'esistenza del rapporto o sul fondamento della pretesa non escludono l'applicazione del rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011.
  • L'inammissibilità non può essere dichiarata soltanto perché la lite riguardi anche l'an debeatur, se la domanda resta una domanda di pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato.
  • Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, prevista dall'art. 369 c.p.c., non determina improcedibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.