Cassazione Penale, Sentenza n. 32893/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 19/3/2025, lamentando la mancata restituzione di beni personali (tv, fornellino, lettore CD e secondo tavolino per uso PC) sottratti dall'amministrazione penitenziaria in applicazione del regime di sorveglianza particolare. Sosteneva che la precedente ordinanza del 30/6/2021 non si fosse effettivamente pronunciata sulla restituzione di tali beni ma avesse invece rimesso al Magistrato di Sorveglianza il riesame delle concrete modalità attuative, ed ha dedotto violazione degli artt.13 comma 4 e 27 Cost., nonché degli artt.14-bis e 14-quater ord. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sulla sottrazione dei beni fosse già stata esaminata e rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 30/6/2021 (la quale aveva disapplicato solo la restrizione sulla sedia con schienale e aveva confermato le altre restrizioni), decisione divenuta definitiva con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione del 20/4/2022. Di conseguenza il reclamo successivo e il ricorso per cassazione costituivano mera riproposizione di doglianze già decise senza allegazione di fatti nuovi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profili di libertà personale/diritti connessi alle restrizioni; la Corte non ha ritenuto che la censura fondasse il ricorso dato il carattere preclusivo della decisione precedente
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla dignità della persona e alle misure restrittive; la Corte non ha ritenuto sussistente un profilo nuovo che giustificasse riesame
art. 14-bis ord. pen.
Richiama la competenza del Magistrato di Sorveglianza a vigilare sulle modalità di attuazione del regime di sorveglianza particolare; la Corte ha però accertato che il Tribunale di Sorveglianza si era comunque già pronunciato sulle medesime restrizioni
art. 14-quater ord. pen.
Norma menzionata dal ricorrente per profili di disciplina del regime carcerario; la sentenza non riconosce che la sua invocazione possa superare l'effetto preclusivo della pronuncia precedente in assenza di nuovi fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di ammenda, per ricorso manifestamente infondato
Massime di principio
- Le questioni già oggetto di decisione definitiva (res judicata o decisione divenuta immodificabile per declaratoria di inammissibilità) non possono essere riproposte con successo in assenza di fatti nuovi: le istanze reiterate sono dichiarate inammissibili o respinte.
- Se si è ottenuta in precedenza una pronuncia che ha valutato e rigettato la restituzione di beni confiscati nell'ambito del regime di sorveglianza particolare, per ottenere un riesame occorre allegare elementi nuovi e concreti che giustifichino la revisione della valutazione precedente.
- Quando il Tribunale rinvia alle modalità di attuazione del regime al Magistrato di Sorveglianza (art.14-bis), il detenuto può esperire il rimedio presso quel giudice; tuttavia, se il Tribunale si è comunque già pronunciato sul merito, prevale la preclusione della ripetizione della stessa questione.
- La cessazione del regime di sorveglianza particolare può incidere sull'interesse all'impugnazione (potenziale carenza di interesse), ma non elimina l'effetto preclusivo di decisioni precedenti che siano ormai definitive.
- Prima di proporre nuovo reclamo o ricorso, verificare attentamente il contenuto e la portata delle pronunce precedenti (se hanno rigettato il motivo in modo espresso o implicito) e valutare l'esistenza di fatti nuovi o di errori di diritto suscettibili di impugnazione.
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