Sentenza n. 921/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.1126 del 27 maggio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 1126 del 27 maggio 2024, concernente l'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 1126 del 27 maggio 2024. La pronuncia, notificata al Ministero il 7 giugno 2024 e divenuta definitiva, aveva ordinato l'attribuzione della carta docente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Nonostante il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrato l'inadempimento dell'Amministrazione dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di eseguire integralmente la sentenza del giudice ordinario, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura del ricorrente. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il TAR ne ha riconosciuto i presupposti per il perdurante inadempimento ministeriale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato quale base processuale del giudizio e dei poteri di esecuzione e sostituzione esercitati.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva disposto l'applicazione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione della carta docente.
art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001
La disciplina relativa ai compensi e alle spese dell'attività commissariale, sebbene prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente dal TAR alla regolazione dei compensi e delle spese del Commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, notificata alla pubblica amministrazione, non sia stata eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nella sentenza entro un termine assegnato, anche quando il titolo da eseguire sia una pronuncia del giudice ordinario.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese e i compensi dell'attività del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 per determinate fattispecie di ottemperanza può essere applicata per analogia anche alle altre condanne amministrative o giudiziarie al pagamento di somme di denaro.
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