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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19135/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa in rito abbreviato, ha rideterminato la pena per una condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, relativa a un fatto commesso a Roma il 9 settembre 2023. L'unico motivo di ricorso riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentando sostanzialmente che la Corte territoriale non le avesse riconosciute nonostante la difesa ritenesse favorevoli le circostanze del caso. La Cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato perché ripropone una questione già esaminata dai giudici di merito, i quali avevano motivato il diniego richiamando l'assenza di concreti elementi positivi a favore dell'imputato e i suoi precedenti penali; inoltre, il trattamento sanzionatorio era stato già mitigato in appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità; la sentenza impugnata ne conferma l'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate dai giudici di merito per l'assenza di elementi positivi e per i precedenti penali dell'imputato; la censura sul punto è ritenuta infondata.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile o manifestamente infondata quando si limita a riproporre valutazioni di merito già esaminate e sorrette da motivazione non illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza l'assenza di concreti elementi favorevoli all'imputato e la presenza di precedenti penali.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura dei fatti o del bilanciamento delle circostanze, se la decisione di merito è sorretta da argomentazioni razionali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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