Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n. 1089/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1089/2025, che aveva respinto il ricorso contro l'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale ad altra impresa e gli atti della relativa procedura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva invitato diversi operatori economici a presentare un'offerta per l'affidamento, per 24 mesi, del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento CE n. 1370/2007 e dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La lettera di invito richiedeva l'iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di trasporto terrestre di passeggeri, l'iscrizione al Registro elettronico nazionale e lo svolgimento, nel biennio precedente, di servizi per un importo almeno pari a quello dell'affidamento. La commissione individuava come migliore proposta quella dell'impresa poi affidataria, cui il Comune affidava il servizio con determinazione n. 256/2025; il contratto veniva stipulato il 2 aprile 2025. L'impresa seconda classificata contestava l'affidamento deducendo: 1) l'insussistenza, in capo all'affidataria, dei requisiti professionali e dell'esperienza in servizi analoghi, desunta dal codice Ateco posseduto e dalla mancanza di esperienza nel trasporto pubblico urbano di linea, con conseguente asserita falsità della dichiarazione resa; 2) l'inidoneità del veicolo impiegato rispetto al trasporto pubblico locale urbano di linea e la violazione del d.m. Infrastrutture 20 giugno 2003; 3) l'illegittimità della lettera di invito per non avere richiesto lo svolgimento di servizi analoghi di trasporto pubblico di linea e, per la prima volta in appello, per l'omessa redazione della relazione motivata sulla forma di affidamento prevista dalla disciplina dell'Autorità di regolazione dei trasporti. L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza del TAR e l'annullamento degli atti di affidamento.

La decisione

Il CGARS ha respinto nel merito i primi e terzi motivi, trattati congiuntamente, e ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'omessa relazione ART perché proposta per la prima volta in appello. Ha rilevato che l'affidataria possedeva i requisiti espressamente richiesti dalla lettera di invito, consistenti nell'iscrizione al Registro delle imprese per il trasporto terrestre di passeggeri e nell'iscrizione al REN. Il codice Ateco ha esclusivamente funzione classificatoria, statistica, fiscale e contributiva e non costituisce né certificazione dell'attività concretamente svolta né titolo abilitativo o elemento decisivo per dimostrare l'idoneità tecnico-professionale. La lex specialis non richiedeva lo svolgimento di servizi identici o specificamente coincidenti con il trasporto urbano di linea; in ogni caso, l'esperienza maturata dall'affidataria nel trasporto di passeggeri mediante autobus per conto del Ministero dell'Interno era almeno analoga e idonea a comprovare la capacità richiesta. L'autorizzazione comunale per lo svolgimento del servizio di linea poteva essere ottenuta dopo l'affidamento e prima della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio, secondo la disciplina ART richiamata. Anche la conformità dei mezzi è stata qualificata come requisito di esecuzione, non come requisito di partecipazione o causa di esclusione, sicché poteva essere dimostrata in una fase successiva all'affidamento, in assenza di una diversa previsione della lettera di invito. La censura nuova sulla mancata relazione prevista dalla delibera ART n. 154/2019 e dall'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022 è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.a., in quanto avrebbe ampliato il thema decidendum in appello. L'appello è stato pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, regolamento CE n. 1370/2007

    Consente l'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale alle condizioni previste dal regolamento europeo.

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato dal Comune quale base normativa della procedura di affidamento diretto con consultazione di più operatori economici.

  • art. 149, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato per affermare l'estraneità della procedura alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

  • art. 18 d.lgs. n. 422/1997

    La lettera di invito è stata ritenuta conforme alla disposizione quanto ai requisiti di professionalità e capacità finanziaria e all'espletamento della procedura concorsuale.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 201/2022

    Impone all'ente locale di considerare, nella scelta della modalità di gestione del servizio e nella definizione del rapporto contrattuale, parametri di efficienza ed economicità.

  • art. 32 d.lgs. n. 201/2022

    Richiamato quale disposizione collegata ai criteri di scelta della modalità di gestione del servizio.

  • art. 19, comma 5, delibera ART n. 154/2019

    Con riferimento ai titoli amministrativi necessari allo svolgimento del servizio, quali licenze e certificati di sicurezza, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento e libertà di stabilimento, l’EA prevede nella documentazione di gara […] il possesso da parte dell’IA dei predetti titoli amministrativi in tempo utile per la sottoscrizione del CdS e, in ogni caso, prima dell’avvio del servizio oggetto di gara

    I titoli amministrativi necessari allo svolgimento del servizio possono essere richiesti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio; non devono necessariamente sussistere già al momento della partecipazione.

  • art. 104 c.p.a.

    Vieta in appello la proposizione di nuove domande, deduzioni e censure che amplino il thema decidendum rispetto al primo grado, salvo i limiti previsti dalla legge.

  • artt. 14 e 15, comma 4, d.lgs. n. 286/2005

    Il titolo abilitativo alla guida, comprensivo della qualificazione iniziale e della formazione periodica, è identico per i servizi di linea e per i servizi non di linea.

Massime di principio

  • I codici Ateco hanno funzione essenzialmente statistica, fiscale e contributiva e non costituiscono né titolo abilitativo né certificazione dell'attività concretamente svolta dall'impresa; pertanto, salvo una specifica previsione della lex specialis, il mero codice Ateco non può dimostrare o escludere l'idoneità tecnico-professionale richiesta per un affidamento pubblico.
  • Quando la lex specialis richiede lo svolgimento di precedenti servizi senza esigere servizi identici o appartenenti a uno specifico segmento, l'esperienza maturata in attività non identiche ma analoghe può comprovare la capacità economico-finanziaria, se presenta una connessione sostanziale con l'oggetto dell'affidamento.
  • I titoli amministrativi necessari per l'esecuzione di un servizio di trasporto pubblico locale possono essere richiesti in tempo utile per la stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, quando la loro ottenibilità presuppone il previo affidamento; la loro mancata disponibilità al momento della partecipazione non determina di per sé l'illegittimità dell'affidamento.
  • La conformità dei mezzi alle caratteristiche necessarie per l'esecuzione del servizio costituisce requisito di esecuzione, e non requisito di partecipazione, quando la lex specialis non la configura espressamente come condizione di ammissione o causa di esclusione; essa può quindi essere dimostrata dopo l'affidamento, prima dell'esecuzione.
  • Nel giudizio amministrativo d'appello è inammissibile la censura proposta per la prima volta in tale grado, poiché il divieto di nova impedisce l'ampliamento del thema decidendum e tutela il doppio grado di giudizio, il contraddittorio e il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeAutotrasporto e trasporto di merciAppello
RamiServizi pubbliciTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.