Sentenza n. 552/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 425/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente, nei limiti della prescrizione quinquennale. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento di quanto dovuto, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la notifica del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la domanda di ottemperanza avesse trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che fosse quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il giudice non era più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. Quanto alle spese, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento del Ministero confermava l’incontestata fondatezza della pretesa del ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con compensazione del restante sesto, in considerazione dell’intervallo temporale tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso per ottemperanza e l’effettivo pagamento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta in via amministrativa.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso per ottemperanza non elimina la rilevanza della condotta ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Nel giudizio di ottemperanza, il tardivo adempimento dell’amministrazione può giustificare la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche quando la materia del contendere sia cessata per effetto dell’adempimento sopravvenuto.
- La liquidazione delle spese può essere parzialmente compensata quando, valutata la sequenza temporale tra formazione del titolo, richiesta di pagamento, notifica del ricorso ed effettivo adempimento, il ritardo dell’amministrazione non sia integralmente imputabile al periodo successivo alla notificazione del ricorso.
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