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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 65/2018 IRES - PREZZI DI TRASFERIMENTO - Margine di profitto- Onere della prova in capo all'Agenzia delle Entrate - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, appartenente a un gruppo multinazionale e controllata da una società olandese, l'applicazione di prezzi di trasferimento non conformi al valore normale nelle operazioni infragruppo relative alla produzione e distribuzione di capsule per contenitori alimentari e bevande. Sulla base del processo verbale della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile IRES per il 2011, recuperando euro 667.706 per proventi non dichiarati e considerando euro 613.951 di perdite non scomputabili. La società sosteneva invece che i prezzi e i margini applicati fossero conformi al principio di libera concorrenza, anche alla luce delle proprie analisi economiche e del confronto con operazioni effettuate con soggetti terzi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. L'avviso di accertamento è stato annullato perché l'Amministrazione non ha fornito una prova concreta e adeguatamente motivata della non comparabilità degli indicatori di profitto e della violazione del valore normale. La società aveva prodotto elementi idonei, inclusa un'analisi della società di consulenza E.Y. che collocava i prezzi nel range interquartilico, mentre l'Ufficio si era limitato a contestazioni generiche sul metodo TNMM e sui margini. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), già art. 76, comma 5

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti [...] sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti [...] se ne deriva aumento del reddito.

    La norma consente di sostituire il corrispettivo pattuito con il valore normale nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo e residenti in Stati diversi, quando il prezzo applicato determina una riduzione del reddito imponibile in Italia. L'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza delle operazioni infragruppo e la loro apparente difformità dai valori normali; il contribuente può dimostrare la conformità ai valori di mercato.

  • Art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

    Il valore normale deve essere individuato mediante un confronto con operazioni comparabili svolte in condizioni di libera concorrenza. Le transazioni con soggetti indipendenti possono costituire un significativo parametro di mercato.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel contenzioso sul transfer pricing, l'Ufficio deve provare i presupposti della rettifica e la non conformità dei prezzi o dei margini al valore normale. Se il contribuente produce dati e analisi comparabili a sostegno della propria posizione, l'Amministrazione deve confutarli con elementi specifici e verificabili.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici di censura contro la sentenza impugnata. Nel caso concreto, tuttavia, il giudizio è stato deciso nel merito con rigetto dell'appello dell'Agenzia.

  • Art. 39 e art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Sono le disposizioni richiamate dall'Ufficio per procedere all'accertamento del maggior reddito imponibile della società.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing, l'Agenzia delle Entrate non può fondare la rettifica su una semplice differenza di margini o su rilievi generici: deve spiegare con dati concreti perché i comparabili utilizzati siano pertinenti e perché i prezzi infragruppo non rispettino il principio di libera concorrenza.
  • Le operazioni effettuate con soggetti indipendenti possono rappresentare un importante parametro del valore normale, soprattutto quando riguardano beni, funzioni e condizioni commerciali analoghi.
  • Una documentazione economica adeguata, basata su metodi riconosciuti come il TNMM e su un'analisi di comparabilità corretta, può dimostrare che i margini infragruppo rientrano nei valori di mercato.
  • Il contribuente non deve necessariamente dimostrare l'assenza di un vantaggio fiscale concreto; deve però fornire elementi idonei a dimostrare che le transazioni sono state effettuate a valori normali e in condizioni di libera concorrenza.
  • Quando l'Ufficio contesta uno studio di comparabilità o il posizionamento nel range interquartilico, deve indicare specificamente errori metodologici, differenze funzionali o dati inidonei; una contestazione meramente assertiva può portare all'annullamento dell'accertamento.

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