Cassazione Penale, Sentenza n. 788/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e violazioni in materia di armi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, 273 e 309 c.p.p. Sostiene che, posto che il compendio cautelare è composto da elementi indiziari, debba applicarsi lo stesso standard valutativo previsto dall'art. 192, comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) tipico del giudizio indiziario di merito; contesta in particolare la valenza indiziaria dell'identità dell'arma impiegata (argomentando che la condanna per il delitto precedente non era ancora definitiva al tempo), la genericità della rilevazione telefonica (la cella servente indicherebbe solo una compatibilità spaziotemporale ampia) e la scarsa pregnanza della presenza di una motocicletta. Chiede, in via subordinata, rimessione alle Sezioni Unite per dirimere il presunto contrasto giurisprudenziale sullo standard cautelare.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto consolidato il principio secondo cui, ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, è sufficiente qualsiasi elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di "qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato: non è quindi richiesto l'identico standard di precisione e concordanza del comma 2 dell'art. 192 c.p.p. (richiamando la base normativa del comma 1-bis dell'art. 273 che rinvia solo ai commi 3 e 4 dell'art. 192). Per la fattispecie concreta la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame: elemento centrale è la perizia balistica che ha riconnesso i bossoli al medesimo arma usata nell'omicidio di Francesco Berlingieri (per il quale Gallo è stato condannato con sentenza confermata in appello), integrando un indizio grave; a ciò si aggiungono i tabulati telefonici che rendono compatibile la presenza dell'indagato nella zona del bar Millennium e il fatto che la stessa arma risulta presente anche in altri delitti in istruttoria. Il richiamo alla motocicletta è stato valutato come elemento di scarso rilievo, ma non è stato necessario per il giudizio complessivo di gravità indiziaria. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) è norma tipica del giudizio di merito e non viene richiamata dal comma 1-bis dell'art. 273; quindi in sede cautelare non si richiede lo stesso standard probatorio del giudizio indiziario di merito
art. 273 c.p.p.
Il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 ma non il comma 2, fondando così un diverso (più flessibile) standard valutativo per l'accertamento della gravità indiziaria in sede cautelare: è sufficiente una qualificate probabilità derivante da elementi probatori convergenti
art. 309 c.p.p.
Disciplina l'appello/reclamo avverso le misure cautelari dinanzi al Tribunale del riesame; qui evocato come norma procedurale di riferimento per l'impugnazione del provvedimento cautelare
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, come fatto nella sentenza
art. 94 disp. att. c.p.p.
Prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario di provvedimenti che incidono sulla detenzione: qui disposta la trasmissione in mancanza di revoca della misura
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per motivare l'applicazione delle conseguenze di inammissibilità e la valutazione della responsabilità del ricorrente in ordine alle spese/ammende
Massime di principio
- In sede cautelare lo standard per la gravità indiziaria è più flessibile rispetto al giudizio di merito: è sufficiente qualsiasi elemento probatorio che, nel complesso, fondi una "qualificata probabilità" di responsabilità.
- La valutazione degli indizi in materia cautelare deve essere globale e unitaria: non è ammessa una demolizione per frammenti che ignori la convergenza del molteplice.
- Una perizia balistica che colleghi bossoli o colpi alla stessa arma usata in altri delitti, soprattutto se uno di questi ha già esito processuale favorevole all'accertamento, rappresenta un indizio di elevata pregnanza ai fini cautelari.
- Elementi di contorno come tabulati telefonici che indicano la compatibilità della presenza in una zona rafforzano il quadro indiziario, pur non essendo di per sé probanti per la certezza del fatto; vanno valutati insieme agli altri indizi.
- Dati di tipo 'riferito' o non verificati (es. testimonianze non meglio fondate sull'uso di una motocicletta) hanno scarso peso autonomo, ma possono contribuire al quadro complessivo se corroborati da elementi più solidi.
- La mera esistenza di pronunce giurisprudenziali minoritarie non è sufficiente a determinare la rimessione alle Sezioni Unite; deve sussistere un effettivo contrasto interpretativo consolidato.
- Per la difesa in sede cautelare è strategico contestare la coesione dell'insieme indiziario e proporre spiegazioni alternative plausibili; tuttavia, se gli indizi convergono (perizia tecnica + elementi di contorno), la revoca della misura risulta difficoltosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 713/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 714/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 716/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 717/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 722/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 723/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →