Sentenza del 21/10/2015 n. 4567 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - TRUST - TASSAZIONE - Atto a titolo gratuito e neutro fiscalmente - Patrimonio separato destinato a specifico scopo - Imposte indirette in misura fissa - Esclusione animus donandi - Esclusione trasferimento a titolo oneroso - Arricchimento di un terzo con affidamento su adempimento obblighi trustee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'atto istitutivo o dispositivo di un trust. La questione è se il trust debba essere assimilato a un trasferimento a titolo oneroso o a una donazione, oppure se debba essere qualificato come atto a titolo gratuito e fiscalmente neutro. Secondo la decisione, il trust non comporta un trasferimento a titolo oneroso, poiché manca un corrispettivo, né costituisce una donazione in senso tecnico, poiché manca l'animus donandi e la relativa causa. Esso determina invece la segregazione di un patrimonio destinato a uno specifico scopo, con possibile arricchimento del beneficiario subordinato all'adempimento degli obblighi del trustee.
La decisione
Il trust è stato qualificato come atto a titolo gratuito e fiscalmente neutro nella fase di attribuzione dei beni al trustee. Non essendo assimilabile né a una vendita né a una donazione, l'atto è soggetto alle imposte indirette in misura fissa, anziché alle imposte proporzionali previste per i trasferimenti onerosi o per le liberalità. Il testo non indica gli estremi della sentenza, le parti processuali né l'esito formale del ricorso; pertanto, il risultato sostanziale desumibile è il riconoscimento del regime fiscale favorevole e dell'applicazione delle imposte in misura fissa.
Massime di principio
- Il conferimento di beni in trust, quando realizza la segregazione patrimoniale e non un immediato arricchimento definitivo del beneficiario, tende a essere considerato fiscalmente neutro nella fase iniziale.
- L'assenza di un corrispettivo esclude, di regola, la qualificazione dell'atto come trasferimento a titolo oneroso.
- La mera gratuità dell'atto non è sufficiente per qualificarlo come donazione: occorrono anche la causa liberale e l'animus donandi.
- Quando l'effettivo arricchimento del beneficiario dipende dall'adempimento degli obblighi del trustee e dal successivo trasferimento dei beni, la tassazione proporzionale può essere rinviata al momento dell'attribuzione finale, secondo la struttura concreta del trust.
- La qualificazione fiscale deve essere verificata sulla base degli effetti giuridici effettivi dell'atto, della presenza di beneficiari, dei poteri del trustee e dell'eventuale trasferimento finale dei beni.
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